Corte di Cassazione ordinanza n. 22586 depositata il 19 luglio 2022
controlli automatici – controllo meramente cartolare ed iscrizione a ruoli
Ritenuto in fatto
1. La C.N.C. s.a.s. di N.G. proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Messina avverso la cartella di pagamento emessa all’esito di un controllo <<automatizzato>> sulle dichiarazioni U50/2006 e Mod. 7705/2006 per i redditi relativi all’anno di imposta 2005 in cui si accertava un maggior reddito, con conseguente ripresa fiscale, disconoscendosi il credito di imposta.
2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.
3. Sull’impugnazione della contribuente, la Commissione Tributaria Regionale della Campania accoglieva l’appello, rilevando che il disconoscimento del credito di imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto tale importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito di imposta.
4. Avverso la sentenza della CTR l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente non ha svolto difese, al pari della Riscossione Sicilia s.p.a.
5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Ritenuto in diritto
1. Con il motivo l’Agenzia delle Entrate denuncia la violazione e falsa applicazione degli 36 bis dPR 600/1973 e 54 bis del dPR 633/1972, in relazione all’art. 360, comma 1, nr. 3, per avere la CTR erroneamente, a suo dire, ritenuto non corretto il ricorso allo strumento accertativo del controllo cartolare anche nel caso di disconoscimento del credito operato non per contestazione nel merito, ma sulla scorta del mero riscontro formale della dichiarazione fiscale.
2. Il motivo è fondato.
Il d.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, comma 1 (in tema di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni), dispone che <<sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria, l’Amministrazione finanziaria provvede a: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi; b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni; c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni; d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge; e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione>>.
Dello stesso tenore è l’art. 54 bis dPR 633/72.
Si è chiarito in giurisprudenza che: <<in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicchè è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero>> (cfr. Cass. 4360/17 e 29582/2018; vedi anche 24747/2020).
Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui: < <In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicchè il disconoscimento, da parte dell’Amministrazione finanziaria, di un credito d’imposta non può avvenire tramite l’emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso di recupero di credito d’imposta o quanto meno bonario>> (Cass. 14949/18; così Cass. 11292/16).
Va, infatti, considerato che anche quest’ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d’imposta; potendo, quest’ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).
Nella specie la CTR, escludendo tout court che il disconoscimento del credito di imposta possa avvenire tramite emissione di cartelle di pagamento senza essere preceduta da un avviso di accertamento, non si è uniformata ai principi sopra enunciati, in quanto la non spettanza del credito di imposta emergeva proprio dai dati risultanti dalla dichiarazione, senza, dunque, alcuna valutazione di questioni giuridiche, ma solo con la mera presa d’atto di tale omessa indicazione.
Il ricorso va, quindi, accolto, con cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il motivo di ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla Commissione Tributaria della Sicilia in diversa composizione anche in ordine alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.
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