Corte di Cassazione ordinanza n. 22605 depositata il 19 luglio 2022 – In tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del P.R. n. 131 del 1986, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del detto decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall’art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999