Corte di Cassazione ordinanza n. 22605 depositata il 19 luglio 2022
imposta di registro – accertamento di liquidazione definitivo – termine decennale di prescrizione – omessa pronuncia su un motivo di gravame
Rilevato che:
– la società contribuente ricorreva avverso la cartella di pagamento notificatole a seguito della definitività di un avviso di liquidazione con il quale l’Ufficio richiedeva l’imposta di registro dovuta sulla sentenza n. 534/2009 del Tribunale civile di La Spezia;
– la CTP rigettava il ricorso; gravava tale pronuncia di appello la contribuente;
– con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo debitamente motivata la pronuncia di primo grado, correttamente notificato l’avviso di liquidazione contestato e non prescritta la pretesa ivi formulata;
– ricorre a questa Corte la DYNA SHIPPING AS con atto affidato a tre motivi; l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; l’ente riscossore è rimasto intimato;
– sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio;
Considerato che:
– con il primo motivo di ricorso dedotto si censura la pronuncia impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di esaminare l’eccezione della società contribuente relativa all’applicabilità nel caso di specie del termine decadenziale di cui all’art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973 per la notifica della cartella;
– con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 36 c. 2 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132 n. 4 c.p.c. ai sensi dell’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR mancato di motivare in ordine all’eccezione relativa all’applicabilità del citato art. 25, omettendo di fornire risposta al relativo motivo di appello della società contribuente;
– il terzo motivo si incentra poi sulla violazione dell’art. 25 c. 1 lett. c) del d.P.R. n. 602 del 1973 e sulla falsa applicazione dell’art. 2946 c.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto applicabile al caso di specie la prescrizione ordinaria decennale in luogo di quella triennale;
– tali motivi, suscettibili di trattazione congiunta in quanto strettamente connessi tra di loro, sono infondati;
– va premesso che effettivamente la CTR non ha pronunciato sulla questione sottoposta al suo esame; peraltro, va qui applicato il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., 5, Sentenza n. 16171 del 28/06/2017 (conf. a Cass n. 21968 del 2015; Cass. 9693 del 2018) alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi: nel concreto, una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto;
– venendo alla notifica in parola, per altrettanto costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. Cass., sez. 5, 17 gennaio 2020, n. 946; Cass., 27 maggio 2011, n. 11708) trovano al caso concreto qui applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge 890 del 1982 (Cass., sez. 5, 29 agosto 2019, n. 21815; Cass., sez. 6-5, 12 novembre 2018, n. 28872; Cass., 13 giugno 2016, n. 12083; Cass., n. 17445/2017; Cass., n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass., n. 19771/2013); come correttamente ha ritenuto il giudice ligure, l’azione di recupero dell’Amministrazione è effettivamente stata quindi sotto questo profilo correttamente esercitata;
– in tal modo la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione, come qui avviene, che non richiede ulteriori accertamenti di fatto;
– ritiene infatti il Collegio, aderendo alla costante giurisprudenza di Legittimità (in termini si vedano tra le molte Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 11555 del 11/05/2018 e prima ancora Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 15619 del 09/07/2014) che in tema di imposta di registro, una volta divenuto definitivo l’avviso di liquidazione per mancata impugnazione, ai fini della riscossione del credito opera unicamente il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 78 del P.R. n. 131 del 1986, non trovando applicazione né il termine triennale di decadenza previsto dall’art. 76 del detto decreto, concernente l’esercizio del potere impositivo, né il termine di decadenza contemplato dall’art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, in quanto l’imposta di registro non è ricompresa tra i tributi ai quali fa riferimento il d.lgs. n. 46 del 1999;
– quanto alla giurisprudenza citata in ricorso, precisa in ultimo la Corte che la decisione n. 6330 del 2008 non prende in considerazione il d. Lgs. n. 43 del 1999, che invece trova qui applicazione, mentre la ulteriore pronuncia n. n. 6617 del 2017 non esprime le considerazioni alle quali si fa riferimento in atto;
– entrambe le pronunce risultano quindi inconferenti al caso di specie;
– per tali ragioni, quindi, il ricorso va rigettato;
– le spese sono regolate dalla soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese processuali che liquida in euro 5.600,00 per compensi oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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