Corte di Cassazione ordinanza n. 22618 depositata il 19 luglio 2022
sempre possibile depositare nuovi documenti in appello
Rilevato che:
- la D. ricorreva avverso l’estratto di ruolo e le sottese cartelle di pagamento pe IRPEF e altri tributi riferiti agli anni 2012, 2014, 2015, 2016, 2017;
- la CTP accoglieva il ricorso; gravava tale pronuncia di appello il riscossore;
- con la sentenza impugnata la CTR rigettava l’appello ritenendo non integrata la prova della notifica delle cartelle in parola, non avendo in primo grado il concessionario per la riscossione fornito tale prova, ancorché destinatario di uno specifico ordine di esibizione della documentazione attestante tal circostanza;
- ricorre a questa Corte l’Agenzia delle Entrate – Riscossione con atto affidato a un solo motivo; la contribuente è rimasta intimata;
- Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Considerato che:
– con l’unico motivo di ricorso dedotto si censura la pronuncia impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 58 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 210 c.p.c. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR erroneamente omesso di valutare la documentazione relativa alla regolare notifica delle cartelle impugnate ancorché prodotta solamente in sede di appello;
– il motivo è fondato;
– costante è la giurisprudenza di questa Corte nel ritenere (tra le molte pronunce in argomento si vedano Sez. 5, Ord. n. 17921 del 23/06/2021;Cass.Sez. 5, Ord. n. 8927 del 11/04/2018; anche in termini si legga Cass. Sez. 5, Sent. n. 27774 del 22/11/2017) che nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del d. Lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace;
– nel ritenere necessaria tale prova nel giudizio di primo grado, senza che sia possibile per la parte che ne è onerata fornirla in appello, a seguito di produzione dei documenti necessari, la CTR ha erroneamente applicato la disposizione dell’art. 58 sopra citato e, mancando di valutare detta documentazione che pure poteva far ingresso nel processo, ha parimenti erroneamente omesso la necessaria valutazione di tali elementi, necessari al fine del decidere;
– pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello;
p.q.m.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Campania in diversa composizione che statuirà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
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