Corte di Cassazione ordinanza n. 22689 depositata il 20 luglio 2022
accertamenti su studi di settore – onere della prova
Rilevato
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a L.A. un avviso di accertamento per riprese connesse a maggiori ricavi rispetto a quelli dichiarati nell’esercizio di attività di scuola guida;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Salerno che, con sentenza n. 352/2017, rigettò il ricorso;
che L.A propose quindi appello innanzi alla C.T.R. della Campania, la quale, con sentenza n. 7396/19, depositata il 20.9.2019, accolse il ricorso osservando – per quanto in questa sede ancora rileva – che i rilievi su cui era basata la pretesa impositiva, pur mutuati dai dati rilevati presso la MTC di Salerno circa le operazioni riguardanti le prestazioni effettuate dalla scuola guida nonché dal tariffario in vigore per il periodo 2010, non erano sufficienti a radicare un giudizio univoco in ordine alla sussistenza di maggiori ricavi non dichiarati, contestualmente ritenendo (a) plausibili le giustificazioni addotte dal contribuente in merito alla necessità di praticare degli sconti alla clientela a causa della concorrenza di altre scuole guida e, in ogni caso, (b) insufficiente il mero scostamento dagli studi di settore per la configurazione di ricavi sottratti ad imposizioni tributaria;
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto
ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituito, con controricorso, L.A.;
che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Considerata, in via del tutto preliminare, l’infondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per asserita mancata sottoscrizione dello stesso, stante l’assoluta genericità del controricorso in parte qua (cfr. p. 9, penultimo cpv.) – laddove si afferma che il riscontro circa l’assenza di firma digitale del difensore sarebbe stato effettuato “a seguito di una verifica operata dalla difesa dell’appellato [recte, del controricorrente] tramite i più noti programmi software di verifica circa la presenza di firma digitale” – e considerato, altresì, che la attestazione di conformità ex artt. 6 e 9 della l. n. 53 del 1994 nonché ex art. 23 del d.l.gs. n. 82 del 2005 a firma autografa dell’Avvocato dello Stato Lorenza Vignate coinvolge anche l’avvenuta sottoscrizione del ricorso a mezzo firma digitale da parte del medesimo Avv. Vignate e non è stata investita da querela di falso;
che, sempre in via preliminare, va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità dei motivi, essendo stati questi sviluppati dall’AGENZIA in maniera conforme a quanto prescritto dall’art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (cfr. infra);
Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art. 36, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nonché dell’art 132 cod. proc. civ., per non avere la C.T.R. esplicitato in maniera chiara le ragioni che l’hanno indotta a ritenere prive di valore probatorio gli elementi addotti dall’Agenzia e, al contrario, a considerare plausibili le giustificazioni addotte dal contribuente;
che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) la violazione dell’art 39, comma 1, lett d), del d.P.R. n. 600 del 1973, del d.P.R. n. 633 del 1972, nonché degli artt. 2697 e 2729 cod. civ., per avere la C.T.R. ritenuto, da un lato, che i dati posti a fondamento dell’accertamento induttivo, non fossero sufficienti a radicare un giudizio univoco circa la sussistenza dei ricavi non dichiarati e, dall’altro, che le mere dichiarazioni del contribuente in ordine alla sussistenza di una concorrenza con altre scuole guida fossero sufficienti a giustificare una scontistica sulle prestazioni costituendo una prova contraria;
che i motivi – suscettibili di trattazione congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono manifestamente fondati;
che l’accertamento attraverso gli studi di settore è una forma di rettifica fiscale presuntiva regolamentata dal combinato disposto di cui all’art. 63-sexies del d.l. n. 331 del 1993 ed all’art. 10 della l. n. 146 del 1998, art. 10, che riconosce all’Amministrazione Finanziaria il potere di fondare un accertamento su gravi incongruenze tra quanto dichiarato dal contribuente e quanto dovrebbe essere dichiarato, tenendo conto delle condizioni e delle caratteristiche dell’attività svolta; che, in proposito, è consolidato il principio per cui, in tema di accertamento tributario mediante studi di settore, ai fini del riparto degli oneri probatori, grava sul contribuente l’onere di allegare, ed anche di provare – ancorché senza limitazioni di mezzi e di contenuto – la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre sull’ente impositore quello di dimostrare l’applicabilità dello standard prescelto al caso concreto oggetto di accertamento (Cass., Sez. 5, 21.12.2021, n. 40936, Rv. 663525-01);
che nella specie emerge dalla lettura della impugnata decisione che la C.T.R., da un lato, ha ritenuto giustificato lo scostamento del contribuente sulla base di una mera allegazione (i.e. sconti alla clientela per battere la concorrenza) non suffragata da riscontri probatorio mentre, dall’altro, ha censurato il ricorso dell’Ufficio agli studi di settore, siccome non suffragato da “altri elementi di riscontro concludenti nella stessa direzione”, nonostante la stessa motivazione dia conto che l’incongruenza contestata al contribuente ed alla base della ripresa fondi anche su altri elementi (“dati rilevati presso la MTC di Salerno circa le operazioni riguardanti le prestazioni effettuate dalla scuola guida nonché…tariffario in vigore per il periodo 2010”) – circostanza vieppiù emergente dalla lettura dell’avviso di accertamento, riprodotto alle pp. 8-9 del ricorso ai fini della specificità dei motivi in esame, ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. – all’evidenza non valutati dalla C.T.R. in uno alle risultanze degli studi di settore;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere accolto, con la conseguente cassazione della decisione impugnata e rinvio alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda processuale attenendosi ai principi che precedono e liquidi, altresì, le spese del presente giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Per l’effetto, cassa la decisione impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, sez. st. di Salerno, cui demanda, altresì, la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità
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