Corte di Cassazione ordinanza n. 22895 depositata il 21 luglio 2022

notifica atti impositivi – principio della scissione soggettiva

RILEVATO CHE

il Comune di San Prisco propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 3486/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in accoglimento del ricorso proposto da P.e S.r.L. avverso cartella di pagamento per mancato versamento ICI 2007;

la società contribuente resiste con controricorso, illustrato con memoria difensiva, il Concessionario è rimasto intimato

CONSIDERATO CHE

1. preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., posto che, a differenza di quanto si sostiene nel controricorso, la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell’art. 366, comma 1 c.p.c., avendo il ricorrente corredato l’atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 2-14 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del <<fatto>>, sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati;

2.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 1 L. n. 124/2017 e dell’art. 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 261/1999 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto inesistente la notifica, effettuata in data 27/12/2012 a mezzo poste private, dell’atto impositivo prodromico alla cartella impugnata;

2.2 le censure sono fondate;

2.3. in tema di notificazioni a mezzo posta di atti impositivi, per effetto dell’art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999 e succ. modif., è infatti valida la notifica compiuta – nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata col d.lgs. n. 58 del 2011 e quella portata a pieno compimento dalla l. n. 124 del 2017 – tramite operatore postale privato in possesso dello specifico titolo abilitativo costituito dalla <<licenza individuale>> di cui all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 261 cit., configurandosi l’ipotesi di inesistenza della notificazione in casi assolutamente residuali (cfr. Cass. n. 15360/2020);

3.1 con il secondo motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art. 26 DPR n. 602/1973 e dell’art. 4 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 261/1999 per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto invalidamente notificata, a mezzo poste private, anche la cartella esattoriale, sebbene l’appellante avesse unicamente censurato la pronuncia di primo grado in merito alla notifica dell’atto impositivo;

3.2 la censura va disattesa atteso che i Giudici di appello, nella sentenza impugnata, hanno rilevato unicamente l’inesistenza della notifica dell’atto impositivo, dovendo ritenersi un mero refuso l’indicazione della cartella esattoriale nella parte in cui si riportano le doglianze dell’appellante alla sentenza di primo grado;

4.1 con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione dell’art. 60 DPR n. 600/1973, e dell’art. 1, comma 161, L. n. 296/2006 per avere la Commissione Tributaria  Regionale  erroneamente  ritenuto  che  la decadenza dal potere impositivo sia impedita solo dalla ricezione della notifica dell’accertamento, non essendo invece sufficiente che nel termine legale essa sia stata spedita, non applicandosi in materia la scissione temporale dell’efficacia tra notificante e destinatario della notifica;

4.2 la censura è fondata;

4.3 come recentemente affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. sentenza n. 40543/2021), in materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione, al che consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente;

4.4 essendo incontestata la spedizione dell’atto prodromico della cartella impugnata in data 31.12.2012 (entro il termine quinquennale previsto dall’art. 1 L. n. 296/2006), la Commissione Tributaria Regionale non ha fatto buon governo dei principi sopra enunciati rilevando la decadenza del Comune dal potere impositivo relativo all’atto prodromico alla cartella impugnata;

5. quanto sin qui illustrato comporta l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata;

6. il ricorso va dunque accolto nei termini di cui in motivazione, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza e rinvio, anche per esame delle questioni rimaste assorbite, come indicato dalla controricorrente (cfr. pag. 9 controricorso), alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, respinto il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.