Corte di Cassazione ordinanza n. 22899 depositata il 21 luglio 2022
vizio di omessa pronuncia – contributi di bonifica sempre contestabile la legittimità della pretesa impositiva dell’ente
RILEVATO CHE
il Consorzio Generale di Bonifica del Bacino Inferiore del Volturno propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania aveva respinto l’appello avverso la sentenza n. 7/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Caserta in accoglimento del ricorso proposto da Pasquale Letizia avverso avviso di pagamento per oneri consortili per l’ annualità 2016;
il contribuente è rimasto intimato
CONSIDERATO CHE
1.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia in ordine al motivo di appello con cui si lamentava vizio di extrapetizione della sentenza impugnata;
1.2 le censure sono infondate;
1.3. il vizio di omessa pronuncia è configurabile, invero, solo nel caso di mancato esame, da parte della sentenza impugnata, di questioni di merito, e non già nel caso di mancato esame di eccezioni pregiudiziali di rito (come nel caso in esame), al che consegue che la sentenza che si assuma avere erroneamente rigettato l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado per vizio di extrapetizione non è censurabile in sede di legittimità per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. (cfr. Cass. nn. 10422/2019, 25154/2018, 1876/2018, 22083/2013, 1701/2009);
2.1 con il secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 10 RD n. 215/1933, dell’art. 860 c., dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 12, 21 e 30 LR n. 4/2003, per avere la Commissione Tributaria Regionale ritenuto l’ Ente impositore onerato della prova del beneficio fondiario;
2.2 questa Corte ha già affermato che in tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti (cioè il perimetro di contribuenza, il piano di contribuzione ed il bilancio annuale di previsione del consorzio), riguardanti l’individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell’ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall’opera del consorzio, ma in tal caso, quando vi sia un piano di classifica, approvato dalla competente autorità, l’ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel perimetro d’intervento consortile e dell’avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente (cfr. Cass. nn. 8079/2020, 6839/2020);
2.3 pertanto, opera in favore del Consorzio una presunzione iuris tantum che ammette la prova del contrario, anche quando il piano di classificazione e il perimetro di continenza non sono impugnati;
2.4 nel caso in esame, secondo il giudice di merito (si tratta nella fattispecie di una c.d. doppia conforme) questa prova contraria è stata ampiamente fornita dalla contribuente, tramite una perizia di parte attestante <<uno stato di incuria per mancanza di manutenzione ed interventi in cui versano i canali di bonifica, ostruiti dalla presenza di rovi, canne e detriti che non solo impediscono il regolare deflusso delle acqua ma anzi ne favoriscono il ristagno e la conseguente impraticabilità di alcune parti del terreno>>;
2.5 l’errore rilevato nell’argomento giuridico utilizzato dalla Commissione Tributaria Regionale, che ha deciso la lite ponendo l’onere probatorio in questione a carico del Consorzio, sebbene la parte contribuente non avesse, né principalmente né incidentalmente, proposto specifica impugnativa o contestazione del piano di classifica in quanto tale, – essendosi infatti limitata ad affermare che nessun vantaggio era di fatto alla sua proprietà derivato dall’esecuzione delle opere di bonifica -, deve essere, tuttavia, soltanto corretto, risultando comunque conforme a diritto la statuizione impugnata, avendo i Giudici d’appello in ogni caso
valutato la prova offerta dal contribuente al fine di superare la presunzione di miglioramento e vantaggiosità di per sé scaturente, per i fondi comprovatamente ricompresi nel comprensorio di bonifica e contribuzione, dal piano di classifica che egli non aveva specificamente contestato in quanto tale, e, quanto al resto, si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si può sollecitare le revisione;
3. ne consegue il rigetto del ricorso;
4. nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’intimato
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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