Corte di Cassazione ordinanza n. 23087 depositata il 25 luglio 2022
IRAP – autonoma organizzazione
Rilevato che l’AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a I.M., medico generico convenzionato con il S.S.N., un avviso di accertamento per riprese I.R.A.P. relative ai compensi dallo stesso dichiarati per l’anno di imposta 2008;
che il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Agrigento che, con sentenza n. 140/2014, accolse il ricorso;
che l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Regione Siciliana, la quale, con sentenza n. S183/8/19, depositata il 2.9.2019, rigettò il gravame ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – insussistente, nella specie, il requisito dell’autonoma organizzazione (presupposto fondante la soggezione ad I.R.A.P.), “non potendo la stessa discendere dall’accertato unico dipendente e neppure dal fatto di essersi avvalso il contribuente della collaborazione di altro medico per temporanee sostituzioni nel periodo di ferie o nelle assenze per malattie” (cfr. motivazione, p. 2, ult. cpv.);
che avverso tale decisione l’AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasto intimato I.M..
che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con l’unico motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della violazione e falsa applicazione dell’art 2 del d.lgs. n. 446 del 1997, per avere la C.T.R. escluso, in capo al contribuente, il presupposto dell’autonoma organizzazione qualificando in modo non corretto gli elementi di fatto allegati dall’Agenzia e dallo stesso contribuente;
il motivo – il quale disvela un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. – è infondato;
che in tema di I.R.A.P. il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell’assenza delle predette condizioni (Cass., Sez. U, 26.5.2009, n. 12111, Rv. 608231-01);
che, nel precisare ulteriormente tali fondamentali indicazioni, le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì evidenziato che in tema di I.R.A.P., il presupposto della “autonoma organizzazione” richiesto dall’art. 2 del d.lgs. n. 446 del 1997 non ricorre quando il contribuente responsabile dell’organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (così espressamente Cass., Sez. U, 10.5.5.2016, n. 9451, Rv. 639529-01, che ha escluso l’autonomia organizzativa di uno studio legale dotato soltanto di un segretario e di beni strumentali minimi. Nello stesso senso, cfr. anche Cass., Sez. 6-5, 19.4.2018, n. 9786, Rv. 647737-01, con riferimento all’insussistenza del presupposto impositivo nel caso di contribuente che si avvalga,
nell’espletamento della propria attività professionale di medico convenzionato, di una segretaria; Cass. Sez. 6-5, 17.5.2018, n. 12084, Rv. 648384-01, per cui non ricorre il necessario presupposto della autonoma organizzazione ove il contribuente si avvalga di un cd. assistente di sedia, ossia di un infermiere generico assunto part time, il quale si limita a svolgere mansioni di carattere esecutivo, senza pertanto accrescere le potenzialità professionali del medico);
che, in aggiunta a quanto precede e con specifico riferimento al lavoro altrui impiegato nell’esercizio dell’attività – quale quella sottesa alla ripresa per cui è causa – di medico convenzionato con il S.S.N., a proposito del caso in cui questi si faccia sostituire da un collega, si è escluso che le spese per compensi a terzi costituiscano dato sintomatico dell’autonoma organizzazione ove si tratti di compensi corrisposti a colleghi medici, in caso di obbligatoria sostituzione per malattia o ferie, circostanza frequente nei medici di base che debbono assicurare un servizio continuativo (così Cass., Sez. 6-5, 6.10.2016, n. 20088, Rv. 641300-01; Cass., Sez. 5, 3.10.2019, n. 24702, Rv. 655162-01);
che la C.T.R., (a) nell’evidenziare che la mera disponibilità, da parte del contribuente, di uno studio, costituendo il requisito minimo, in termini di beni strumentali, per esercitare l’attività di medico convenzionato con il S.S.N., non è sintomatica della sussistenza di un’autonoma organizzazione dell’attività professionale sanitaria, così come (b) nell’escludere che costituiscano elementi indicativi della ricorrenza del presupposto impositivo dell’I.R.A.P. (b.1) l’impiego, da parte dello stesso professionista, di un solo collaboratore che esplichi mansioni di segreteria – che integra, come innanzi esposto in ordine al fattore della forza lavoro, la soglia minima da oltrepassare per poter presumere ragionevolmente la sussistenza dell’autonoma organizzazione) e (b.2) l’erogazione di spese in favore di collaboratori per temporanee sostituzioni nel periodo di ferie o nelle assenze per malattia, si è dunque attenuta ai suesposti principi;
Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto I.M. intimato, né avendo svolto attività difensiva; che risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione l’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
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