Corte di Cassazione ordinanza n. 23292 depositata il 26 luglio 2022
agevolazione prima casa – bene acquisito a seguito decreto del giudice dell’esecuzione
Ritenuto in fatto
1. M.D. impugnava l’atto di diniego di rimborso dell’imposta versata in base all’aliquota ordinaria, pur sussistendo i presupposti dell’agevolazione <<prima casa>>, in relazione alla registrazione del 28/09/2006 del decreto di trasferimento emesso da Tribunale di Ragusa di una unità immobiliare acquistata all’incanto.
2. La CTP accoglieva il ricorso e, sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l’appello, rilevando che dagli atti di causa risultava dovuta l’imposta in misura ridotta, avendo il contribuente dimostrato che l’immobile acquistato era destinato ad abitazione principale.
3. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, deducendo un unico motivo. Il contribuente non ha svolto
4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.
Ritenuto in diritto
1. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1 nota II bis della parte I della Tariffa allegata al dpr 131/86, in relazione all’art. 360, comma 1, 3, c.p.c. In particolare, si sostiene che la CTR abbia fondato la propria decisione sulla circostanza, non contestata dall’Ufficio, della sussistenza dei presupposti per ottenere l’agevolazione prima casa senza che il contribuente abbia dichiarato il possesso dei requisiti né in sede di aggiudicazione né in occasione della registrazione.
Il motivo è fondato.
Il godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa presuppone, tra l’altro, che il contribuente manifesti la volontà di fruirne nell’atto di acquisto dell’immobile, dichiarando espressamente, a pena d’inapplicabilità dei benefici stessi: a) di volersi stabilire nel Comune dove si trova l’immobile; b) di non esser titolare esclusivo o in comunione col coniuge di altri diritti reali su immobili siti nello stesso Comune; c) di non avere già fruito dei medesimi benefici, secondo quanto prescritto nelle corrispondenti lettere dalla Nota 2 bis della Tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
La necessità della collaborazione del contribuente per il godimento dell’agevolazione, dovuta alla formulazione delle corrispondenti dichiarazioni da rendersi in seno all’atto di acquisto, ha indotto questa Corte (Cass. n. 14117/2010; 23588/2011) a ritenere, in modo condivisibile, < <che il caso in esame costituisca un’eccezione – unitamente alle ipotesi in cui sia esplicitamente prevista la presentazione di un’istanza – al principio generale, desumibile dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 77, secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione non è perduta, essendo possibile, sia pur con gli ovvi limiti temporali, rimediare all’erronea imposizione (così Cass. n. 10354 del 2007 e n. 14117 del 2010, cit.)>>.
Si è, pertanto, precisato che <<Le prescritte manifestazioni di volontà vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene>> (cfr. Cass. nn. 11907/2018, 635/2017, 2261/2014 e 9569/2013).
L’impugnata sentenza, che non si è attenuta al suddetto principio, va, in conseguenza, cassata e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., col rigetto del ricorso introduttivo,. essendo incontroverso che la prescritta dichiarazione sia stata resa dopo la registrazione del decreto di trasferimento.
P.Q.M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo;
compensa le spese relative ai gradi di merito e condanna l’intimato al rimborso delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in,,, complessivi euro 1.400,00, oltre spese prenotate a debito.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Corte di Cassazione sentenza n. 26633 depositata il 9 settembre 2022 - Il contratto preliminare e il contratto definitivo di compravendita si differenziano per il diverso contenuto della volontà dei contraenti, che è diretta, nel primo caso, ad impegnare le…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 marzo 2020, n. 7390 - In tema di agevolazioni tributarie, i benefici fiscali previsti dall'art. 1 della legge 22 aprile 1982, n. 168 per l'acquisto della "prima casa" trovano applicazione anche nell'ipotesi in cui il…
- Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 16412 depositata il 15 luglio 2007 - La correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria e' assicurata mediante il rispetto di una sequenza ordinata secondo una progressione di determinati…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 giugno 2020, n. 11622 - In tema di benefici fiscali c.d. "prima casa", ed alla stregua di quanto sancito dall'art. 1, nota II bis, comma 1, lett. a), della Tariffa allegata al d. P. R. n. 131 del 1986, il mancato…
- Corte di Cassazione sentenza n. 20957 del 1° luglio 2022 - Ai fini della disciplina posta, in tema di agevolazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione ed in relazione alla causa di decadenza costituita dal trasferimento dell'immobile prima del…
- Commissione Tributaria Regionale per la Toscana sez. 1 sentenza n. 1495 depositata il 3 dicembre 2021 - L'acquirente di un fondo rustico che abbia esercitato il diritto di riscatto agrario, avvalendosi delle agevolazioni fiscali relative all'acquisto della…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Processo tributario: travisamento della prova
In ordine all’omesso esame di un fatto decisivo il Supremo consesso (Cass….
- Unico 2023: compilazione del quadro RU per i credi
La compilazione del quadro RU della dichiarazione dei redditi 2023 per l’i…
- Si può richiedere il rimborso del credito d’
Il credito relativi a versamenti per imposta non dovuto se esposto in dichiarazi…
- L’avvocato deve risarcire il cliente per il
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 26464 depositata il 13 settembre…
- In caso di fallimento della società cedente, il cu
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19806 depositata il 12 luglio 20…