Corte di Cassazione ordinanza n. 23292 depositata il 26 luglio 2022 – Le prescritte manifestazioni di volontà, atte al godimento dei benefici fiscali connessi all’acquisto della prima casa, vanno dunque rese, attenendo ai presupposti dell’agevolazione, anche quando il contribuente intenda far valere il proprio diritto all’applicazione dei relativi benefici rendendosi acquirente in sede di vendita forzata; in tal caso egli dovrà provvedere a rendere le anzidette dichiarazioni prima della registrazione del decreto di trasferimento del giudice dell’esecuzione, che costituisce l’atto al quale va riconosciuta efficacia traslativa della proprietà del bene