Corte di Cassazione ordinanza n. 23328 depositata il 26 luglio 2022
ICI IMU – ACCERTAMENTO
RILEVATO CHE
l’Unione dei Comuni di Megliadina propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva accolto l’appello di Gina Faccioli avverso la sentenza n. 67/2/2013 della Commissione Tributaria Provinciale di Padova in accoglimento del ricorso proposto avverso avvisi di accertamento ICI 2006-2007;
la contribuente resiste con controricorso;
con ordinanza emessa all’esito della camera di consiglio del 20.3.2019 la causa è stata rinviata per consentire alla contribuente, a seguito di relativa istanza, di aderire alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 119/2018 conv. qualora la ricorrente avesse deliberato, entro il 31.3.2019, di addivenire ad essa, a cui non ha fatto seguito alcun deposito di documentazione da parte della controricorrente
CONSIDERATO CHE
1.1 con il primo motivo la ricorrente deduce violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 3, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 2, comma 1, lett. b, 5 e 10 D.Lgs. n. 504/1992, art. 11 quaterdecies, comma 16, L. n. 203/2005, conv., art. 36, comma 2, D.L. n. 223/2006, conv., nonché omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’articolo 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., lamentando che avrebbe errato la Commissione Tributaria Regionale nel ritenere che il solo inserimento dell’immobile della contribuente nel P.R.G., pur in vigenza del vincolo dell’impianto di reimboschimento, non poteva costituire il presupposto per l’applicazione dell’ICI quale area edificabile a destinazione industriale, artigianale e commerciale;
1.2 va premesso che in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la nozione di area edificabile di cui all’art. 2, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992 non può essere esclusa dalla ricorrenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l’edificabilità del suolo, giacché tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali, connesse alla possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo, ne presuppongono la vocazione edificatoria, sicché la presenza di tali vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incide soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, sulla base imponibile (cfr. Cass. n. 11853/2017; conf. Cass. nn. 1465/2020, 11963/2019)
1.3 è stato altresì precisato, dunque, che in tema di ICI, per le aree ricomprese nel piano regolatore generale, l’edificabilità, sebbene non esclusa da vincoli specifici, che possono incidere unicamente sul valore venale delle stesse in ragione delle concrete potenzialità edificatorie, non sussiste, invece, in presenza di vincoli assoluti, ancorché posti da strumenti regionali di pianificazione paesaggistica ed ambientale, i quali prevalgono sulla pianificazione urbanistica comunale (cfr. nn. 33012/2019, 23206/2019);
1.4 ne consegue che nel caso in esame, l’inserimento dell’immobile della contribuente nel P.R.G. tra le aree edificabile da urbanizzare, sebbene il terreno fosse già oggetto di vincolo di rimboschimento, non consentiva di escluderne l’edificabilità di fatto, e quindi la rilevanza giuridica ai fini della detta imposta;
2. il ricorso va dunque accolto, ritenuto assorbito il secondo (circa l’eccepita nullità della sentenza per extrapetizione relativamente alla mancata contestazione del valore imponibile dell’immobile da parte della contribuente) ed il terzo motivo, formulato in via subordinata, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR del Veneto in diversa composizione, anche per l’esame delle questioni rimaste assorbite e per le spese del presente giudizio
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, cui demanda di pronunciare anche sulle spese del giudizio di legittimità.
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