Corte di Cassazione ordinanza n. 23387 depositata il 26 luglio 2022
ricorso in cassazione – contenuto – principio di specificità
RILEVATO CHE:
1. La S.R. s.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento catastale GE0032161/2015, emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio provinciale di Genova a seguito di dichiarazione di nuova costruzione, consistente in punti di intercettazione di linea di una rete di metanodotti, su una proprietà superficiaria in Arenzano. Più precisamente l’Amministrazione finanziaria ha attribuito ai beni de quibus il classamento catastale D1 e la rendita di euro 75,00, rettificando la proposta della contribuente di ricondurre i cespiti nella categoria E9, con rendita di euro 78,00.
2. La Commissione tributaria provinciale ha rigettato il ricorso.
3. La sentenza di primo grado è stata riformata in appello, con accoglimento del ricorso. Nella sentenza di secondo grado si legge che “il PIL (punto di intercettazione di linea) è un complesso di apparecchiature occorrenti per il sezionamento delle condotte, per lo scarico dei tratti di condotta di monte e di valle della valvola di intercettazione di linea, nonché per l’attivazione di un by pass della valvola di linea stessa” e che conseguentemente, essendo riservata la classificazione nella categoria catastale D agli immobili destinati alla regolazione di parametri quali la portata e la pressione dei fluidi (liquidi e gassosi), impianti dalle caratteristiche diverse dai PIL, “deve ritenersi condivisibile la lamentala della contribuente in ordine alla mancanza di autonomia funzionale del manufatto, in quanto lo stesso non è utilizzabile in assenza di connessione alle altre porzioni immobiliari del compendio, e sotto altro profilo in ordine alla mancanza di autonomia reddituale, in quanto non in grado di produrre un reddito indipendente da quello ascrivibile agli altri cespiti ubicati nel compendio”.
4. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, formulando due motivi.
5. Si è costituita la contribuente.
6. Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza camerale del 30 giugno 2022. Risulta depositata memoria ex art. 380-bis 1 cod.proc.civ. della S.R. s.p.a.
Considerato che:
1. Con il primo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 del d.m. 28 del 1998, 5 del r.d. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, atteso che, in base a tale normativa, nell’atto di classamento catastale la rendita deve essere determinata in ragione delle caratteristiche intrinseche ordinarie e permanenti del manufatto, a prescindere dalla destinazione sicché è sufficiente che l’unità immobiliare – sia essa un fabbricato, una porzione di fabbricato o un insieme di fabbricati – presenti una potenzialità di autonomia funzionale e reddituale, come avviene appunto nel caso di specie e come è stato confermato dalla contribuente nella dichiarazione Docfa, in cui il punto di intercettazione è stato individuato come manufatto a sé e non è stato indicato nel perimetro di una unità urbana a cui sarebbe strettamente connesso.
2. Con il secondo motivo la ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni in l. n. 286 del 2006, in quanto alle cabine di decompressione del gas deve essere attribuita la categoria catastale D/1, trattandosi di immobili costruiti per speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni.
3. La controricorrente ha eccepito la inammissibilità e, comunque, infondatezza dei motivi, sottolineando, peraltro, la differenza tra i punti di intercettazione in esame e le cabine di decompressione, differenza accertata dai giudici di merito e non oggetto di impugnazione.
4. La prima censura, avente ad oggetto la violazione degli artt. 2 del m. 28 del 1998, 5 del r.d. n. 652 del 1939 e 40 del d.P.R. n. 1142 del 1949, è infondata. La Commissione tributaria regionale della Liguria ha collegato l’accoglimento del ricorso all’assenza di autonomia funzionale e reddituale del cespite, che, in base all’accertamento di fatto compiuto nel giudizio di merito, non può essere utilizzato in assenza di connessione alle altre porzioni del metanodotto e non può conseguentemente neppure produrre un reddito indipendente da quello ascrivibile agli altri cespiti del compendio. La ricorrente non ha censurato tale accertamento di fatto, con la proposizione di un motivo riconducibile al n. 5 dell’art. 360 cod.proc.civ., ma ha piuttosto dedotto la violazione di legge, ritenendo la (negata) autonomia del cespite implicita nella proposta Docfa, con cui la contribuente ha individuato il punto di intercettazione di linea come una unità immobiliare a sé stante invece di indicarlo nel perimetro di altra unità urbana rispetto alla quale sarebbe connesso. Tuttavia, tenuto conto, peraltro, che la contribuente ha chiesto la inclusione del cespite nella categoria E/9 proprio in considerazione della mancanza di autonomia funzionale e reddituale, la circostanza allegata è del tutto inidonea ed insufficiente a dimostrare l’autonomia funzionale e reddituale del cespite (e conseguentemente l’asserita violazione di legge da parte della sentenza impugnata), la cui assenza è stata affermata dalla Commissione tributaria regionale, con un accertamento di fatto non censurato, in considerazione della sua inutilizzabilità in maniera disgiunta dall’impianto a cui è strumentale.
5. La seconda censura, avente ad oggetto la violazione dell’art. 2, comma 40, del d.l. n. 262 del 2006, convertito con modificazioni in n. 286 del 2006, è inammissibile, in quanto, come eccepito dalla contro-ricorrente, non è pertinente rispetto all’accertamento compiuto dal giudice di merito. Tutto il motivo è riferito, difatti, alle cabine di decompressione del gas, che sono impianti ubicati in un punto di consegna della rete di distribuzione del metano e destinati alla decompressione del gas ed alla sua regolazione, mentre nella sentenza impugnata si è chiaramente precisato che il cespite in esame è costituito da un punto di intercettazione di linea e, cioè, da “un complesso di apparecchiature per il sezionamento delle condotte del gas, per lo scarico dei tratti di condotta di monte e di valle della valvola di intercettazione di linea, nonché per l’attivazione di un by pass della valvola di linea”. In proposito va ricordato che il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta la necessità dell’esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e dell’esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione (Sez. 3, sent. n. 20652 del 25/09/2009, Rv. 609721 – 01). Più precisamente, il principio di specificità di cui all’art. 366, comma 1, n. 4 c.p.c. richiede per ogni motivo l’indicazione della rubrica, la puntuale esposizione delle ragioni per cui è proposto nonché l’illustrazione degli argomenti posti a sostegno della sentenza impugnata e l’analitica precisazione delle considerazioni che, in relazione al motivo, come espressamente indicato nella rubrica, giustificano la cassazione della pronunzia (Sez. L, ord. n. 17224 del 18/08/2020, Rv. 658539 – 01). Nel caso di specie, il motivo, riferito alle cabine di decompressione del gas, non risulta collegato alla decisione riferita ai punti di intercettazione di linea del gas.
6. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese di lite tra le parti devono essere integralmente compensate, in quanto la questione relativa alla corretta classificazione catastale dei punti di intercettazione di linea è particolarmente complessa e assolutamente nuova, non essendosi ancora formato un orientamento giurisprudenziale di legittimità, visto che l’unico precedente (Sez. 6-5 n. 8326 del 2022) non ha affrontato la problematica giuridica sottesa. Non si applica l’art. 13, comma 1 – quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, risultando soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura generale dello Stato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara integralmente compensate le spese di lite di questo giudizio.
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