Corte di Cassazione, ordinanza n. 23536 depositata l’ 8 agosto 2023
litisconsorzio necessario per soci dello studio professionale
RILEVATO CHE
-l’Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, aveva rigettato l’appello proposto nei confronti di S.G. avverso la sentenza n. 1385/05/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria di accoglimento del ricorso avverso l’avviso di accertamento TD7010703366 con il quale l’Ufficio aveva contestato nei confronti del contribuente, quale socio al 50% dello “Studio associato di consulenza legale- tributaria Dott. commercialista D.T. e Avv.to S.G.” maggior reddito ai fini Irpef, a seguito dell’accertamento di maggior reddito nei confronti del detto studio associato, per l’anno 2007;
– il contribuente è rimasto intimato;
– all’udienza del 23 novembre 2022 la Sesta sezione- T rinviava la causa a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con il procedimento n. 10353/2021;
CONSIDERATO CHE
-con il primo motivo, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 14 del d.lgs. 546/92 e dell’art. 29 del d.lgs. n. 546/92 per non avere la CTR – come anche il giudice di primo grado – disposto, in violazione del litisconsorzio necessario originario, la riunione del procedimento in questione a quello concernente l’impugnativa dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dello studio professionale, relativamente allo stesso anno di imposta, riguardando il ricorso proposto da uno dei professionisti associati inscindibilmente la posizione di tutti gli associati e della associazione medesima;
-con il secondo motivo, si denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 36 del dlgs. n. 546/1992 e 2697 c.c. per non avere la CTR applicato correttamente la presunzione legale relativa ex art. 32 del d.P.R. n. 600/73;
-il primo motivo è fondato nei termini di seguito indicati, con assorbimento del secondo;
– alla luce dell’orientamento fatto proprio dalle Sezioni unite di questa Corte con la decisione n. 14815 del 4 giugno 2008 – applicabile, per identità di situazioni, anche alle associazioni tra professionisti – il ricorso proposto da uno dei soci riguarda inscindibilmente la posizione della società e quella di tutti i soci (salvo che l’impugnativa prospetti questioni personali), con l’effetto che tutti questi soggetti devono essere parte nello stesso processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), sicché, trattandosi di fattispecie di litisconsorzio necessario originario, il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2, e la nullità può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio, con conseguente rimessione della controversia avanti al giudice di primo grado (Cass. Sez. 5, Ord. n. 2087 del 2011; Cass. n. 24674 del 2010); l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte sopra indicato, che, pur formatosi con riferimento alle società di persone, è infatti stato ritenuto applicabile, per l’identità del regime normativo (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5), anche alle associazioni (Cass. n. 2087 del 2011);
– come si è precisato lo studio professionale associato, anche se privo di personalità giuridica, rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri), cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c. (Cass. 28/07/2010, n. 17683);
-sicché si pone, in tal caso, con riferimento all’impugnativa dell’avviso di accertamento n.TD7010703366 emesso nei confronti del contribuente, quale socia al 50% dello Studio professionale, la necessità di dover integrare il contraddittorio, sin dal primo grado, nei confronti dell’altro socio pretermesso (D.T.), non tanto in relazione all’associazione tra professionisti, la quale non ha distinta personalità giuridica, quanto in relazione a tutti i soci, posto che non rileva l’assenza dell’evocazione dell’associazione tra professionisti unicamente sul presupposto che siano presenti in giudizio tutti i soci della stessa (Cass., Sez. V, 13 novembre 2018, n. 29128; n. 39359 del 2021), circostanza insussistente nel caso di specie;
-deve, pertanto, dichiararsi la nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso, rimettendosi la causa al primo giudice, per gli incombenti di rito, al quale competerà anche la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, assorbito il secondo; dichiara la nullità dei giudizi di merito, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria, perché provveda, previa integrazione del contraddittorio, a nuovo giudizio e a regolamentare le spese del giudizio di legittimità.
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