Corte di Cassazione ordinanza n. 23542 depositata il 27 luglio 2022
procedura DOCFA – motivazione dell’atto di classamento
RILEVATO CHE
1. L’Agenzia propone un motivo di ricorso per la cassazione della sentenza con cui la CTR in epigrafe indicata, confermando la pronuncia di primo grado, ha accolto l’impugnativa avverso gli avvisi di accertamento n. PO0042881/2015 (sostitutivo di un precedente avviso poi annullato per errore materiale) e n. PO0062000/2015, con cui era stata rettificata la proposta di variazione catastale presentata, attraverso la procedura cd Docfa, dalla controricorrente in data 12 aprile 2014; in particolare, mentre la controricorrente dava atto di una sola unità immobiliare, l’Agenzia delle Entrate suddivideva l’immobile in due unità immobiliari distinte, destinando a ciascuna di esse un avviso di accertamento.
2. la CTR, riprendendo le motivazioni del giudice di primo grado, ha fondato la propria decisione sul mancato assolvimento dell’obbligo di motivazione, in quanto sugli avvisi di accertamento era stato riportato solo uno stralcio delle informazioni indicate negli atti catastali, ovvero le variazioni d’ufficio, senza alcuna rappresentazione contenutistica.
3. la controricorrente si è costituita con controricorso e ha depositato memoria difensiva.
CONSIDERATO CHE
4. Con l’unico motivo l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 7 della l. 27 luglio 2000, 212 e della l. 7 agosto 1990, 241 e dei principi generali in materia catastale. Contesta l’erroneità della sentenza impugnata ove ha ritenuto inidonea la motivazione contenuta nell’avviso di accertamento.
5. Il motivo è Nel caso in esame un’unità immobiliare dichiarata come unitaria attraverso la presentazione della procedura cd Docfa è stata, ritenuta dall’Agenzia delle Entrate suddivisa in due unità immobiliari. Osserva, in proposito il Collegio che non sono dibattute tra le parti le risultanze fattuali. Non è affatto in discussione tra le parti che si parli proprio di quell’immobile, non sono contestate, né le sue caratteristiche, né la sua consistenza. È in discussione, viceversa, se all’interno di esso sia dato distinguere due unità immobiliari autonome funzionalmente.
Deve essere ribadito in questa sede il principio di legittimità in base al quale, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall’art. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 24 marzo 1993, n. 75, e dal d.m. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall’Ufficio e l’eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati. Nel caso contrario, viceversa, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso (Cass. n. 23237 del 2014, Rv. 633140 – 01, ma nello stesso senso v. Cass. Sez. 6 – 5, n. 12497/2016, Rv. 640020 – 01, Sez. 5, n. 12777/2018, Rv. 648513 – 01, Sez. 6 – 5, n. 31809/2018, Rv. 652165 – 01).
Tale indirizzo consolidato non si pone in contrasto con l’assioma, del tutto condiviso, già affermato nel 2014, con l’arresto ora richiamato, secondo cui “in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura Docfa, l’atto con cui l’amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un’adeguata – ancorché sommaria-motivazione, che delimiti l’oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria”, e l’Ufficio non può “limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la Dofca viene disattesa“. L’armonizzazione degli enunciati sopra ricordati trova, infatti, la sua ragione proprio nella circostanza che con l’attribuzione della rendita catastale, a seguito della procedura Docfa, i dati oggettivi e della classe costituiscono elementi conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente in forza della struttura fortemente partecipativa dell’atto.
Ove, pertanto, la rendita proposta con la Dofca non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, l’Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate.
L’obbligo di motivazione approfondita, viceversa, non sussiste quando la divergenza derivi da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, nel cui ambito deve farsi rientrare anche l’ipotesi del caso in esame, dove non vi è alcuna contestazione circa la consistenza e la classe dell’immobile, ma è controverso solo se si tratti o meno di due unità immobiliari distinte.
La sentenza impugnata, ritenendo che nel caso di specie non sia stato adeguatamente assolto l’obbligo di motivazione, non ha fatto buon governo dei principi ora esposti.
6. Nel caso di specie, avendo l’Agenzia delle Entrate solamente insistito sull’autonomia funzionale e reddituale delle due unitàimmobiliari e avendo la sentenza impugnata definito il giudizio senza entrare nel merito della questione controversa, si impone l’annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR della Toscana in diversa composizione per l’esame delle ulteriori ragioni di impugnazione dell’avviso dedotte dal contribuente nel ricorso introduttivo e ribadite in sede di appello.
7. Il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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