CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2393 depositata il 26 gennaio 2023 – L’art. 2087 cod. civ. non configura un’ipotesi di responsabilità oggettiva in quanto la responsabilità del datore di lavoro – di natura contrattuale – va collegata alla violazione degli obblighi di comportamento imposti da norme di legge o suggeriti dalle conoscenze sperimentali o tecniche del momento; qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell’attività lavorativa per esposizione all’amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza, necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia