CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24348 depositata il 10 agosto 2023 – In tema di impugnazioni non trova applicazione l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della parte rimasta soccombente, in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità