CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24348 depositata il 10 agosto 2023
Tributi – Avviso di accertamento – IRES, IVA e IRAP – Utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti – Accordo simulatorio – Domanda di estinzione del giudizio ex Legge n. 197/2022, art. 1, co. 198 – Giudizio estinto
Rilevato che
– la società contribuente impugnava l’avviso d’accertamento per il periodo d’imposta 2013 riguardante Ires, Iva e Irap, accertamento fondato sulla contestazione di utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti;
– la CTP di Padova accoglieva l’impugnazione; appellava l’Ufficio;
– con la pronuncia qui gravata la CTR ha rigettato il gravame dell’Amministrazione Finanziaria poiché ha ritenuto non provato da parte dell’Ufficio l’accordo simulatorio – consistente cioè nella volontà di interporre fittiziamente uno o più soggetti – che avrebbe coinvolto P. s.p.a. (committente) tale sig. P. (reale prestatore di servizi) e le ditte individuali cinesi (soggetti interposti);
– ricorre a questa Corte l’Agenzia delle entrate con atto affidato a due motivi; la società resiste con controricorso.
Considerato che
– è in atti domanda di estinzione del giudizio ex l. n. 197 del 2022;
– nelle controversie pendenti, in caso di deposito della copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti, ai sensi della l. 29 dicembre 2022, n. 197, art. 1, comma 198, il processo è dichiarato estinto con ordinanza in camera di consiglio se è fissata la data della decisione;
– pertanto, il giudizio va dichiarato estinto;
– in ultimo, quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui “in tema di impugnazioni, del d.p.r. n. 115 del 2002, l’art. 13 comma 1 quater, nel testo introdotto dalla l. n. 228 del 2012, art. 1 comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica” (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio; le spese restano a carico di chi le ha anticipate.