Corte di Cassazione ordinanza n. 24927 depositata il 7 ottobre 2019 – Nei condomini sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive le parti dell’edificio deputati a preservare l’edificio condominiale da agenti atmosferici e dalle infiltrazioni d’acqua, piovana o sotterranea, rientrano, per la loro funzione necessaria all’uso collettivo, fra le cose comuni