CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 24973 depositata il 22 agosto 2023
Lavoro – Indennità di maternità – Diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento di maternità – Esclusione – Inesistenza di altro trattamento di maternità, come lavoratrice pubblica o autonoma, quale requisito essenziale per l’erogazione della prestazione – Rigetto
Rilevato che
1. con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Milano ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda dell’odierna ricorrente diretta ad ottenere la condanna della Fondazione E.N.P.A.M. al pagamento dell’indennità di maternità;
2. a fondamento del decisum, la Corte di appello, richiamato un precedente specifico della Suprema Corte, ha osservato come presupposto per il riconoscimento dell’indennità fosse l’inesistenza di altro trattamento di maternità, come lavoratrice pubblica o autonoma. Nella fattispecie concreta, invece, l’appellante aveva fruito, durante la gravidanza, di tutela economica a carico dell’INPS, in quanto titolare, anche, di un rapporto di lavoro subordinato;
3. avverso la sentenza della Corte d’appello, la parte in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria; la Fondazione E.N.P.A.M. ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato da memoria;
4. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
Considerato che
5. con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 70 e 71 del D.Lgs. 26 marzo 2001 nr. 151 e dell’art. 12 delle Disposizioni sulla legge in generale; violazione degli artt. 3, 31, comma 2, e 53 della Cost. e dei principi generali dell’Ordinamento;
6. con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 4 cod.proc.civ. – è dedotta la violazione degli artt. 70 e 71, comma 2, nonché violazione dell’art. 132, comma 2, nr. 4 cod.proc.civ. e nullità della sentenza;
7. complessivamente, i due motivi imputano alla Corte di appello l’inesatta ricostruzione della normativa di riferimento, in quanto ciò che il Legislatore avrebbe inteso evitare è esclusivamente una duplicazione dell’indennità di maternità, in relazione alla medesima situazione di lavoratrice professionale o autonoma e al corrispondente reddito, e non certo per redditi diversi e derivanti da attività di natura diversa. Una differente interpretazione porrebbe profili di illegittimità costituzionale della normativa in oggetto;
8. sul piano motivazionale, la sentenza impugnata è censurata per aver fatto propria, acriticamente, la sentenza di primo grado, con richiamo ai precedenti della Corte, e, quindi, per essersi la pronuncia limitata ad asserzioni apodittiche e totalmente immotivate;
9. le censure possono congiuntamente esaminarsi e sono infondate;
10. va, anzitutto, escluso un deficit motivazionale alla luce del fermo orientamento della Corte in base al quale è attribuito rilievo solo all’anomalia motivazionale (tra le recenti, Cass. sez.un. nr. 37406 del 2022, con richiami a Cass., sez.un., nn. 8053, 8054 e 19881 del 2014) che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e che si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass., sez.un., nr.19881 del 2014; ex multis: Cass. nr. 2889 del 2023);
11. nel caso di specie, la sentenza impugnata non è affetta da omessa motivazione, risultando la decisione della Corte di appello motivata in relazione alle ragioni di insussistenza del diritto a percepire l’indennità di maternità a carico dell’ENPAM;
12. l’esattezza o meno del decisum, quanto alla normativa di riferimento, non riguarda il piano motivazionale;
13. tuttavia, anche le censure che investono l’interpretazione della disciplina normativa sono infondate alla stregua della giurisprudenza di questa Corte che, in base al combinato disposto di cui agli artt. 70 e 71 del D.Lgs. nr. 151 del 2001, esclude il diritto al cumulo di prestazioni da parte di diversi enti previdenziali in relazione allo stesso evento, ovvero la situazione di maternità (Cass. nr. 27224 del 2017 e Cass. nr. 515 del 2018 sulla scia di Cass. nn. 15072 e 15731 del 2013; v. anche Cass. nr. 13846 del 2023, intervenuta nelle more della presente decisione);
14. per la Corte, l’inesistenza di altro trattamento di maternità, come lavoratrice pubblica o autonoma, configura un requisito essenziale per l’erogazione della prestazione;
15. ai precedenti citati ed al relativo supporto argomentativo, richiamato ai sensi dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., anche per ciò che riguarda la conformità ai precetti costituzionali della prescelta ricostruzione, il Collegio intende assicurare continuità in questa sede, con tutto ciò che deriva in termini di rigetto del proposto ricorso;
16. le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;
17. sussistono, inoltre, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo pari a quello previsto dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.