Corte di Cassazione ordinanza n. 25208 depositata il 24 agosto 2022
inerenza dei costi – produzione che rientra nella facoltà della parte anche in appello – In tema di IVA la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi incombe sul contribuente
Rilevato che:
1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sez. staccata di Messina, accoglie parzialmente l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Messina n.341/6/2005 di accoglimento del ricorso proposto da M.V., esercente attività di vendita al dettaglio di mate riale edile, avente ad oggetto l’avviso di accertamento per IRPEF, IRAP, IVA e accessori 1997 con cui veniva rettificato il volume d’affari del contribuente e venivano disconosciuti costi ritenuti non inerenti all’attività imprenditoriale esercitata, sulla base di processo verbale di constatazione.
2. Il giudice di prime cure annullava l’atto impositivo sia quanto ai costi ritenuti dall’Amministrazione non deducibili, sia quanto alle riprese basate sulla ricostruzione induttiva del reddito non dichiarato ex art.39 del d.P.R. n.600 del 1973. La decisione veniva riformata dal giudice d’appello limitatamente alla ripresa per costi pari a lire 31.666.912, ritenuti indeducibili.
3. Avverso la sentenza propone ricorso il contribuente, affidato a due motivi, cui replica l’Agenzia delle Entrate con mera comparsa di costituzione ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione ex art.370 primo comma cod. proc. civ..
Considerato che:
4. Con il primo motivo di ricorso – ex art.360, primo comma, nn.3 e 5 cod. civ. – il contribuente deduce la violazione degli artt.132 e 345 cod. civ. circa la statuizione del giudice di appello in materia di componenti negative di reddito (costi) per lire 31.666.912 ritenuti non provati.
5. Il motivo è infondato. In tema di imposte dirette, l’Amministrazione finanziaria, nel negare l’inerenza di un costo per mancanza, insufficienza o inadeguatezza degli elementi dedotti dal contribuente ovvero a fronte di circostanze di fatto tali da inficiarne la validità o la rilevanza, può contestare l’incongruità e l’antieconomicità della spesa, che assumono rilievo, sul piano probatorio, come indici sintomatici della carenza di inerenza, pur non identificandosi in essa; in tal caso è onere del contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni in relazione allo svolgimento dell’attività d’impresa ed alle scelte imprenditoriali (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 – 04).
In tema di IVA, ai fini della detrazione di un costo, la prova dell’inerenza del medesimo quale atto d’impresa, ossia dell’esistenza e natura della spesa, dei relativi fatti giustificativi e della sua concreta destinazione alla produzione quali fatti costitutivi su cui va articolato il giudizio di inerenza, incombe sul contribuente in quanto soggetto gravato dell’o nere di dimostrare l’imponibile maturato (Cass. Sez. 5 – , Sentenza n. 18904 del 17/07/2018, Rv. 649772 – 02).
6. La sentenza con riferimento ai costi ha accertato, in disparte dalla ritenuta tardività della documentazione prodotta in giudizio, produzione che rientra al contrario nella facoltà della parte anche in appello, che, comunque, sulla base delle fatture non è provata l’inerenza dei costi e che pertanto l’onere della prova non è stato assolto dal contribuente. Tale accertamento in fatto rispetta il canone di riparto dell’onere della prova di cui ai principi di diritto che precedono, e non è stato utilmente impugnato dal ricorrente attraverso la dimostrazione del fatto controverso decisivo e contrario.
8. Il secondo motivo del ricorso principale – formulato in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. – e con il quale si pro spetta la violazione e falsa applicazione dell’art.92 cod. proc. civ., è inammissibile in quanto apodittico e generico, dal momento che non precisa in alcun modo per quali ragioni la CTR avrebbe dovuto condannare l’Agenzia a pagare le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltretutto considerata la soccombenza reciproca delle parti in appello, all’esito di un giudizio devolutivo che ha sostituito la sentenza di primo
9. Al rigetto del ricorso non segue il regolamento delle spese di lite, in assenza di effettive difese svolte da parte dell’Agenzia.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso.
Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
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