Corte di Cassazione ordinanza n. 25210 depositata il 24 agosto 2022
accertamento induttivo – legittimo anche in tema IVA
Rilevato che:
1. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia riu niva l’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate e l’appello incidentale proposto dalla società Scaringi Immobiliare S.r.l. e dai due soci Scaringi Gianbattista e Chieti Maddalena avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari n.232/8/2012 di accoglimento parziale dei ricorsi proposti dai contribuenti aventi ad oggetto, rispettivamente, I’ avviso di accertamento per II. DD. e IVA 2006 ele vato nei confronti della società con cui veniva rettificato il reddito di impresa dichiarato per l’anno di imposta, nonché i due avvisi di accer tamento notificati alle persone fisiche recanti l’imputazione di reddito da partecipazione ai fini IRPEF in capo ai due soci per le rispettive quote possedute nella società a ristretta base sociale.
2. Sulla base di p.v.c. venivano ricostruiti i ricavi della società nel quadro di un accertamento analitico induttivo art.39 primo comma lett. d) del d.P.R. n.600 del 1973. Il giudice di prime cure confermava l’impianto delle riprese, ma accoglieva parzialmente la prospettazione dei contribuenti applicando una percentuale di redditività inferiore a quella attribuita dagli La CTR accoglieva l’appello incidentale di parte contribuente e rigettava l’appello principale dell’Agenzia, annullando le riprese.
3. Avverso la decisione propone ricorso l’Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi, mentre i contribuenti resistono con controricorso.
Considerato che:
4. Con il primo motivo – ex 360, primo comma, n.4 cod. proc. civ. – l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione dell’art.132 secondo comma n.4 cod. proc. civ. per aver il giudice d’appello accolto il gravame incidentale di parte contribuente e rigettato quello principale dell’Agenzia con una motivazione sostanzialmente apparente.
Il secondo motivo di ricorso – in relazione all’art.360, primo comma, n.3 cod. proc. civ. – prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.39 del d.P.R. n.600 del 1973 e 2729 cod. civ. per aver il giudice d’appello ritenuto illegittimo l’accertamento in conseguenza della regolare tenuta delle scritture contabili, nonostante la presenza di lavoratori in nero accertata in sede di verifica e trascurando gli elementi di fatto posti alla base della ricostruzione analitica induttiva del reddito di im presa in capo alla società, poi imputato per trasparenza ai soci data la pacifica natura della società a ristretta base sociale.
5. I motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto connessi e, riqualificato il primo ai sensi del paradigma dell’art. 360 primo comma n.4 cod. proc. civ., e non sono inammissibili perché non investono fatti e questioni nuove come eccepito in controricorso, bensì prospettano violazioni di legge tali da determinare la nullità della decisione impugnata, e sono fondati per le ragioni che seguono.
5. Il Collegio reitera innanzitutto che, tanto in tema d’imposte sui red diti quanto di tributi armonizzati, è legittimo il ricorso all’accertamento sia induttivo “puro” che “analitico-induttivo” del reddito d’impresa ex art. 39 secondo e primo comma d) del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, anche in presenza di una contabilità formalmente corretta, ma complessivamente inattendibile (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 23550 del 05/11/2014, Rv. 632959 – 01; Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 736 del 19/01/2021, Rv. 660296 – 01).
7. Infatti, in tale ipotesi, si può evincere l’esistenza di maggiori ricavi o minori costi in base a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente. Nel caso di specie non è dubbio il fatto che l’accertamento sia di tipo analitico induttivo e sulla base dei principi di diritto di cui si è dato conto è irrilevante la contabilità formalmente regolare cui fa riferimento la CTR nella sua succinta motivazione a supporto del proprio ragionamento.
8. Inoltre, le anomalie riscontrate in sede di verifica e in particolare la presenza di lavoratori irregolari non costituisce affatto deduzione di un inammissibile fatto nuovo, come eccepito in controricorso, e anzi sono una contestazione di fatto pacificamente presente sin dal p.v .c. alla base delle riprese, fatto di cui dà conto la stessa CTR nella sua breve motivazione in cui menziona l’«anomalia sul dato del personale addetto all’attività pur prendendo atto di un contratto di subappalto per la esecuzione di lavori di costruzione effettuati dalla società».
Tale elemento di fatto è altresì per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez. 5 – , Ordinanza n. 7440 del 08/03/2022; Cass. Sez. U, Sentenza n. 356 del 13/01/2010) certamente idoneo in astratto ad assurgere a presunzione grave precisa e concordante ai fini del fondamento della rettifica analitica induttiva del reddito perché rende la contabilità inattendibile, innanzitutto per l’omessa registrazione nelle scritture contabili o altre obbligatorie, e la CTR erra a non tenerne conto.
9. Per la prova contraria non è sufficiente né la regolare annotazione delle fatture nelle scritture contabili né la mera effettività delle spese, le quali possono ben difettare del requisito dell’inerenza all’attività imprenditoriale, in quanto espressive di finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell’impresa, principi di diritto con cui si vorrà confrontarsi il giudice del rinvio compiendo i necessari accertamenti in fatto e dandone conto in motivazione.
10. Alla luce di quanto precede il ricorso va accolto e la sentenza impugnata dev’essere cassata con rinvio alla CTR della Puglia, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Puglia, in diversa composizione, in relazione ai profili oltre che per la liquidazione delle spese di lite.
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