Corte di Cassazione ordinanza n. 25221 depositata il 24 agosto 2022
accertamento sintetico – prova della disponibilità con depositi bancari
Rilevato che:
l’Agenzia delle entrate notificò a B.M. un avviso di accertamento in rettifica del reddito per l’anno di imposta 2008 a seguito dell’accertamento di maggior capacità contributiva di quella oggetto della dichiarazione fiscale;
a carico del contribuente erano emersi, nell’annualità in questione, l’affronto di spese per € 121.500,00 per l’acquisto di un’autovettura, l’emissione di un assegno di € 100.000,00 utilizzato dal coniuge per l’acquisto di un immobile ed il possesso di tre immobili e un’autovettura con costi di gestione non compatibili con il reddito dichiarato;
il B.M. impugnò l’avviso innanzi alla C.T.P. di Benevento, che respinse il ricorso;
il successivo gravame proposto dal contribuente innanzi alla C.T.R. della Campania fu, invece, accolto;
secondo i giudici d’appello, l’Ufficio non aveva tenuto conto della documentazione bancaria prodotta dal contribuente, idonea a giustificare l’esborso di somme per gli acquisti, come evincibile dal fatto che il saldo di conto corrente del B.M. riportava un attivo di € 230.596,76 al 1° gennaio 2008, ridottosi a € 51.245,14 al 31 dicembre successivo;
la sentenza della C.T.R. è stata impugnata dall’amministrazione finanziaria con ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo; l’intimato non ha svolto difese in questa sede.
Considerato che:
l’unico mezzo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 38 d.P.R. 29/09/1973, n. 600, e 2697 cod. civ.;
l’agenzia ricorrente censura la sentenza d’appello nella parte in cui ha ritenuto che la dimostrata disponibilità di somme sul proprio conto corrente valga a far ritenere assolto, da parte del B.M., l’onere probatorio che gli compete a fronte della presunzione su cui si fonda l’accertamento induttivo subito;
osserva poi, più in particolare, che il contribuente avrebbe dovuto dimostrare che le somme di denaro in questione provenivano da redditi esenti, o che hanno già scontato l’imposta, anziché limitarsi ad allegare la propria complessiva ricchezza, in termini, peraltro, indicativi di una certa fondatezza della tesi volta ad affermare una sua maggiore capacità contributiva;
la censura è fondata;
secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, la determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva;
la disponibilità dei beni da parte del contribuente integra, infatti, una presunzione di capacità contributiva «legale» ex art. 2728 cod. civ., imponendo la legge di ritenere conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di una capacità contributiva; ne consegue che il giudice tributario, verificata l’effettiva sussistenza degli specifici <<elementi indicatori di capacità contributiva» esposti dall’amministrazione finanziaria, non ha il potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il contribuente offra circa la provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o perché esente) delle somme necessarie per mantenere il possesso di tali beni;
a tale ultimo riguardo, la prova contraria di spettanza del contribuente non consiste nella mera dimostrazione della disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, ma investe altresì l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al contribuente stesso; e sebbene non sia esplicitamente richiesta la prova che tali redditi siano stati utilizzati per sostenere le spese contestate, occorre documentare circostanze sintomatiche che ne denotino l’impiego per coprire siffatte spese (si vedano, fra le numerose altre, Cass. n. 16478/2022; Cass. n. 21547/2021; Cass. n. 11158/2021; Cass. n. 16637/2020);
in particolare, laddove tale prova sia consistita nell’allegazione dell’esistenza di depositi bancari, la stessa giurisprudenza (v. fra le altre Cass. n. 25996/2017; Cass. n. 11082/2017) ha precisato che la prova contraria può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame, e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente;
dei richiamati principi non ha fatto buon governo il giudice d’appello, che si è limitato ad evocare la circostanza di uno scostamento fra il saldo iniziale e quello finale di un conto corrente del contribuente nell’anno oggetto di accertamento, inferendovi il dato del verosimile impiego della relativa provvista per le spese indicate nell’atto impositivo;
così statuendo, infatti, la sentenza impugnata ha finito per giustificare dette spese esclusivamente sul rilievo di una disponibilità di capitale nel conto corrente del contribuente, senza svolgere altre indagini sulle circostanze – che pure erano passibili di accertamento documentale – relative alla movimentazione del detto conto;
nella sentenza d’appello, in altre parole, mancano adeguate
specificazioni sulla genesi delle accertate disponibilità finanziarie e sulla relativa ragione causale, in termini che non consentono di riscontrare la prova del fatto che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente sia qualificabile come reddito esente o soggetto a ritenuta alla fonte (ovvero sia comunque escluso dalla formazione della base imponibile), connotazioni indicate dalla legge come necessarie al fine di escludere l’applicabilità della presunzione di conseguimento di maggior reddito (in tale ultimo senso si veda ancora Cass. n. 16478/2022, nonché Cass. n. 10276/2020);
ad un tale accertamento dovrà quindi procedere il giudice a quo, in diversa composizione, al quale la causa va rinviata in accoglimento del ricorso;
il giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
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