Corte di Cassazione ordinanza n. 25221 depositata il 24 agosto 2022 – La determinazione del reddito del contribuente effettuata con metodo sintetico, siccome fondata su parametri prestabiliti e calcoli statistici qualificati, dispensa l’amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all’esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva; qualora la prova contraria di spettanza del contribuente sia consistita nell’allegazione dell’esistenza di depositi bancari, la stessa può essere fornita con l’esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la durata del possesso dei redditi in esame, e non il loro semplice transito nella disponibilità del contribuente