Corte di Cassazione ordinanza n. 25227 depositata il 24 agosto 2022 – Il condono previsto dall’art. 9 bis della l. n. 289 del 2012, relativo alla possibilità di definire gli omessi e tardivi versamenti delle imposte e delle ritenute emergenti dalle dichiarazioni presentate, costituisce una forma di condono demenziale, essendo pienamente certo il “quantum” da versarsi per definire favorevolmente la lite fiscale, per cui l’efficacia della sanatoria è condizionata al pagamento dell’intero importo dovuto e l’omesso o ritardato versamento delle rate successive alla prima escludono il verificarsi della definizione della lite pendente, restando irrilevante l’eventuale buona fede del contribuente, che non è idonea ad impedire la decadenza