Corte di Cassazione, ordinanza n. 25336 depositata il 28 agosto 2023
obbligo del collegio sindacale di comunicare tutte le irregolarità alla Consob
FATTI DI CAUSA
1. R.B., F.V. e D.E. proposero opposizione avverso la delibera n. 20306 del 14/2/2018 con cui la CONSOB aveva inflitto, a ciascuno di loro, la sanzione pecuniaria di Euro 25.000, quali presidente e componenti del collegio sindacale di C.P. spa, per violazione dell’art.149 III comma TUF: secondo la contestazione, essi non avevano segnalato, nelle qualità, che la sottoscrizione delle obbligazioni A., conclusa il 21 novembre 2014 ad opera dell’Amministratore delegato in forza delle deleghe a lui attribuite, non era stata oggetto di relazione informativa – da rendersi trimestralmente ex art.150 comma 1 TUF e 17 dello Statuto della società, al Collegio sindacale, sebbene un componente del Consiglio di amministrazione fosse amministratore senza poteri della emittente A. s.a., società di diritto lussemburghese.
2. Con sentenza n. 1444/2019, la Corte d’appello di Torino ha accolto l’opposizione, sostenendo che non vi fosse stata alcuna omissione rilevante da parte del Collegio sindacale perché l’amministratore aveva comunicato nella prima riunione del Consiglio utile (in data 17 marzo 2015) di avere interesse all’operazione per avere acquistato nel gennaio 2015 la totalità delle azioni A. e, in conseguenza, erano state attivate le necessarie procedure interne, con riferimento alla natura di parte correlata di A. ed era stata modificata la relazione al bilancio.
3. Avverso questa sentenza CONSOB ha proposto ricorso in cassazione affidato a due motivi; R.B., F.V. e D.E. hanno resistito con controricorso.
Fissata pubblica udienza, è pervenuta dalla parte ricorrente richiesta di discussione orale.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la CONSOB ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 150 TUF, in combinato disposto con l’art. 149, comma 3, TUF in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte sovrapposto l’informazione che gli amministratori devono rendere ai sindaci ai sensi dell’art. 150 TUF, relativamente alle «operazioni nelle quali essi abbiano un interesse per conto proprio o di terzi», con l’informazione relativa alla situazione diversa e successiva (l’acquisita titolarità del 100% del capitale sociale della società lussemburghese): l’omissione della prima comunicazione concerneva la mancata informativa sulla situazione di conflitto di interesse, laddove la comunicazione nella riunione del 17 marzo 2015 concerneva l’intervenuta assunzione della qualità di parte correlata; questa sovrapposizione sarebbe stata determinata da un’erronea interpretazione dell’art.150 comma 1 TUF come correlato ai doveri dei sindaci ex art. 149 comma 3.
2. Con il secondo motivo, la ricorrente ha prospettato la violazione e falsa applicazione dell’art.149 comma 3 TUF, in relazione all’art. 360 comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte ritenuto che non fosse ravvisabile alcuna incompletezza dell’informazione né condotta sanzionabile perché l’omessa comunicazione della qualità dell’amministratore al più avrebbe potuto integrare una «mera irregolarità».
3. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per continuità di argomentazione, sono fondati.
L’art. 149 del d.lgs. n. 58 del 1998 prevede, per quel che qui rileva, che il Collegio sindacale vigili sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, comunicando senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell’attività di vigilanza; l’inosservanza di questi doveri informativi è sanzionata dal terzo comma dell’art. 193 dello stesso Testo unico.
L’art. 149 TUF rappresenta soltanto una specificazione dei poteri e doveri di controllo di cui i sindaci sono investiti ex art. 2403 comma I cod. civ., per il cui esercizio e adempimento l’art. 2403 bis cod. civ., prevede che essi possano in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo (comma I), che possano chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari e possano altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all’andamento generale dell’attività sociale (comma II).
Secondo quanto riportato in sentenza, è stato contestato che il Collegio non ha comunicato a CONSOB che l’Amministratore delegato aveva proceduto, inforza delle deleghe conferitegli, a concludere la sottoscrizione di un prestito obbligazionario con una società di cui era amministratore un componente del Consiglio di amministrazione, ma non aveva riferito la circostanza nella relazione trimestrale informativa periodica.
La Corte d’appello ha escluso la fondatezza della contestazione e la legittimità della sanzione affermando che fosse «di fatto irrilevante» la «mancata esplicitazione», rispetto alla conclusione dell’operazione di sottoscrizione del prestito da parte dell’Amministratore delegato, della posizione rivestita da un componente del consiglio di amministrazione nella società emittente, perché lo stesso componente aveva, nella riunione del Consiglio di amministrazione del 17 marzo 2015, fissata per la discussione dell’operazione, rappresentato di essere divenuto socio unico della emittente e, in conseguenza, «nessun interesse poteva essere riconducibile a un amministratore non esecutivo di una società che non gli fosse anche ascrivibile per il fatto di essere titolare al 100% delle azioni stesse e nessuna procedura ulteriore avrebbe dovuto essere attivata».
La motivazione è erronea e fuorviante per più considerazioni.
Nella fattispecie non si controverte delle conseguenze del conflitto di interesse quale parte correlata del singolo amministratore, ma degli obblighi di comunicazione del Collegio sindacale alla CONSOB. Secondo l’art. 150 TUF, gli amministratori riferiscono tempestivamente, secondo le modalità stabilite dallo statuto e con periodicità almeno trimestrale, al collegio sindacale sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate; in particolare, riferiscono sulle operazioni nelle quali essi abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi, o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento.
Nella specie, dunque, la sottoscrizione del prestito obbligazionario era stata segnalata come rilevante dall’Amministratore delegato, ma l’informazione non era stata evidentemente accurata e completa perché non aveva riferito della sussistenza di un potenziale conflitto di interesse all’operazione di un componente del C.d.a. in quanto amministratore pure dell’emittente.
Il difetto di segnalazione del potenziale conflitto rappresentava una «irregolarità» dell’operazione, rilevante ex art. 150 TUF e, perciò, da comunicare a CONSOB ex art. 149 terzo comma TUF.
Diversamente non può ritenersi, come sostenuto dai controricorrenti e recepito in sentenza, considerando la sopravvenienza della situazione di un’operazione con parte correlata, perché nella fattispecie si controverte della comunicazione dell’irregolarità rappresentata dalle carenze della relazione informativa da parte dell’Amministratore delegato, non delle conseguenze dell’informazione incompleta: la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell’art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell’esercizio della sua attività di vigilanza perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione; l’assolutezza del comando normativo emerge, oltre che dalla lettera dell’art. 149, comma 3, T.U.F. – in cui il sostantivo “irregolarità” non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo – anche dall’evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla CONSOB la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla CONSOB una completa e tempestiva informazione sull’andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza.» (Cassazione civile, Sez. 2, n. 3251 del 10/02/2009; Sez. 2, n. 12110 del17/05/2018).
La Corte d’appello non ha osservato questo principio laddove ha ritenuto di poter escludere l’antigiuridicità dell’omessa comunicazione a CONSOB, da parte del Collegio sindacale, della incompletezza della relazione informativa da parte dell’A.d., dando rilievo a circostanze di fatto estranee e sopravvenute.
4. Il ricorso è perciò accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione che provvederà all’esame della fondatezza dell’opposizione, statuendo anche sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
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