Corte di Cassazione ordinanza n. 2536 depositata il 1° febbraio 2018
ACCERTAMENTO – INDAGINI FINANZIARIE SUI SOCI – SENZA LA PROVA DELLA RIFERIBILITA’ DEI MOVIMENTI BANCARI ALLA SOCIETA’
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE
La società xxx srl ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro l’Agenzia delle entrate, impugnando la sentenza della CTR Palermo con la quale era stato rigettato l’appello della contribuente, confermando la legittimità dell’accertamento emesso a carico della società per l’anno 2003 e fondato su movimentazioni bancarie riscontrate nei conti correnti dei soci, attestanti l’attività evasiva del sodalizio. Secondo la CTR la società contribuente non aveva offerto alcuna giustificazione delle movimentazioni bancarie riconducibili all’attività d’impresa. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
La ricorrente ha depositato memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 32 dPR n.600/73 e del dPR n.633/1972. La CTR avrebbe omesso di considerare che la riferibilità dei conti correnti – e delle relative movimentazioni – intestati ai soci possono imputarsi alla società solchè l’amministrazione provi, anche solo in via presuntiva, la riferibilità delle operazioni al sodalizio.
La censura è manifestamente fondata nei limiti di seguito esposti.
Ed invero, questa Corte ha ritenuto che in sede di rettifica e di accertamento d’ufficio delle imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 37, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, l’utilizzazione dei dati risultanti dalle copie dei conti correnti bancari acquisiti dagli istituti di credito non può ritenersi limitata, in caso di società di capitali, ai conti formalmente intestati all’ente, ma riguarda anche quelli intestati ai soci, agli amministratori o ai procuratori generali, allorché risulti provata dall’Amministrazione finanziaria, anche tramite presunzioni, la natura fittizia dell’intestazione o, comunque, la sostanziale riferibilità all’ente dei conti medesimi o di alcuni loro singoli dati, senza necessità di provare altresì che tutte le movimentazioni di tali rapporti rispecchino operazioni aziendali, atteso che, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 600 cit., incombe sulla società contribuente dimostrarne l’estraneità alla propria attività di impresa – Cass. n. 8112/2016, Cass. n. 16575 /2013, Cass. n. 13391/2003-.
Orbene, a tali principi la CTR non ha mostrato di adeguarsi pienamente, essendosi il giudice di appello limitato a ritenere la riconducibilità dei conti correnti della società e dei sociall’attività d’impresa senza tuttavia dare conto degli elementi che a tale conclusione l’avevano indotta quanto alla riferibilità dei rapporti bancari dei soci alla società, invece limitandosi ad affermare che la contribuente non aveva superato la presunzione di cui all’art.32 c.1 n.2 dPR n.600/73.
In questi termini la censura proposta è fondata, dovendo il giudice di merito, in sede di rinvio, verificare dall’accertamento notificato l’esistenza di elementi idonei a confermare la sostanziale riferibilità all’ente dei conti correnti dei soci.
Il secondo motivo, con il quale si prospetta il vizio di omesso esame di fatti controversi e decisivi oggetto di discusione nel giudizio di merito è inammissibile non soltanto perchè non indica con precisione i fatti che sarebbero stati omessi nè dove e quando e quali documenti sarebbero stati prodotti in giudizio, ma altresì in ragione del fatto che la censura ipotizza, quale vizio sussumibile sotto il paradigma di cui al n.5 dell’art.360 c.p.c., un error iuris nel quale sarebbe incorso l’Ufficio – e nemmeno il giudice – nel ritenere rilevanti alcune operazioni residuali risultate dai conti correnti intestati ai due soci che non erano state giustificate.
Sulla base di tali considerazioni, in accoglimento del primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
PQM
Accoglie il primo motivo di ricorso, inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Sicilia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.