CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25481 depositata il 31 agosto 2023
Lavoro – Avviso di addebito – Contributi e sanzioni INPS – Obbligo del professionista d’iscrizione alla gestione separata – Requisito dell’abitualità – Accoglimento
Rilevato che
Con sentenza del giorno 3.12.2020 n. 737, la Corte d’appello di Firenze accoglieva il gravame proposto da T.B., avverso la sentenza del Tribunale di Firenze che aveva accolto parzialmente il ricorso promosso da quest’ultimo, avvocato, avverso l’avviso di addebito emesso dall’Inps per il pagamento della somma di € 1.550,00, a titolo di contributi e sanzioni dovuti, per l’anno 2010, alla gestione separata, di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335/95 e per l’effetto, il medesimo tribunale, accoglieva il ricorso del professionista limitatamente alla riduzione dell’importo delle sanzioni civili, nei limiti previsti dall’art. 116 comma 15 della legge n. 388/2000, ritenendo invece sussistenti i presupposti per l’iscrizione del professionista alla gestione separata e infondata l’eccezione di prescrizione.
La Corte d’appello, a sostegno degli assunti di accoglimento del gravame di T.B., ha ritenuto che non sussistesse l’obbligo del professionista d’iscrizione alla gestione separata, atteso la occasionalità dell’attività professionale svolta, dimostrata dalla percezione di un reddito sotto la soglia prevista per integrare l’obbligo di iscrizione alla Cassa di previdenza forense. La Corte d’appello riteneva conseguenzialmente assorbito l’appello incidentale dell’Inps, sull’applicazione del regime delle sanzioni, nel senso dell’evasione.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione, sulla base un motivo, mentre T.B. ha resistito con controricorso.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 26-31 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 11 e 12 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11, dell’art. 53 del DPR n. 917/86, modificato dal d.lgs. n. 344/03, dell’art. 44 comma 2 del DL n. 269/03, convertito con modificazioni nella legge n. 326/03 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva ritenuto che il professionista non fosse tenuto ad iscriversi alla Gestione Separata, in quanto percettore di redditi sotto la soglia dei cinquemila euro, indice del carattere occasionale dell’attività esercitata, ai sensi dell’art. 44 del DL n. 269/03, mentre, ad avviso dell’Inps, il professionista iscritto ad un Albo di categoria ed assoggettato a partita Iva, non potrebbe per sua natura considerarsi lavoratore occasionale.
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In materia previdenziale, sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995 nell’ipotesi di percezione di reddito derivante dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, ed anche occasionale, ove il reddito superi la soglia di euro 5.000 ex art. 44, comma 2, del d.l. n. 269 del 2003, di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione ad un albo o ad un elenco (tale obbligo venendo meno solo se il reddito prodotto è già integralmente oggetto di obbligo assicurativo gestito dalla cassa di riferimento), restando fermo che il requisito dell’abitualità – da apprezzarsi nella sua dimensione di scelta “ex ante” del libero professionista e non invece come conseguenza “ex post” desumibile dall’ammontare del reddito prodotto – deve essere accertato in punto di fatto, mediante la valorizzazione di presunzioni ricavabili, ad es., dall’iscrizione all’albo, dall’accensione della partita IVA o dall’organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, potendo la percezione di un reddito annuo di importo inferiore alla predetta soglia rilevare quale indizio – da ponderare adeguatamente con gli altri che siano stati acquisiti al processo – per escludere in concreto la sussistenza del requisito in questione” (Cass. nn. 4419/21, 3991/23).
Nella specie, manca uno specifico accertamento sull’esistenza o meno del requisito dell’abitualità nell’esercizio della professione, da parte della Corte d’appello, la quale pone a fondamento della sua pronuncia sull’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, un errato automatismo tra la percezione di un reddito sotto la soglia dei cinquemila euro e l’occasionalità nello svolgimento dell’attività professionale: in questi termini, pertanto, può accogliersi il motivo di diritto articolato dall’Inps.
Il motivo di ricorso va, pertanto, accolto e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Firenze, affinché, alla luce di quanto sopra esposto, riesamini il merito della controversia.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 febbraio 2021, n. 4419 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 19 aprile 2021, n. 10267 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 maggio 2021, n. 13201 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2021, n. 13552 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 18 luglio 2022. n. 22485 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre la…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 ottobre 2022, n. 28576 - L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata è genericamente rivolto a chiunque percepisca un reddito derivante dall'esercizio abituale (ancorché non esclusivo) ed anche occasionale (oltre…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- IMU: no all’esenzione di abitazione principa
La Corte di Cassazione. sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9496 deposi…
- Il consulente tecnico d’ufficio non commette
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 15642 depositata il 1…
- ISA 2024 le cause di esclusione per l’anno 2
La legge istitutiva degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA) ha una…
- Il diritto riconosciuto dall’uso aziendale n
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 10120 depositat…
- L’indennità sostitutiva di ferie non godute
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 9009 depositata…