Corte di Cassazione ordinanza n. 25689 depositata il 1° settembre 2022 – Nel giudizio d’appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d’ufficio, che possono tuttavia essere chiesti gli interessi maturati dopo la sentenza impugnata e che non possono proporsi nuove eccezioni che non siano rilevabili anche d’ufficio. A tali principi si correla anche quello secondo cui, anche in presenza di una contestazione in primo grado formulata in modo generico, la parte può, nell’atto di appello, specificare le proprie difese