CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25710 del 4 settembre 2023

Tributi – Avviso di accertamento – Costi non deducibili – Sospensione del processo – Reddito di partecipazione – Giudizio senza la partecipazione di tutti i litisconsorti – Difetto di litisconsorzio necessario – Accoglimento

Rilevato che

L’Agenzia delle entrate notificava alla P.V. s.n.c. e ai soci S.A. e P.G. l’avviso di accertamento con il quale l’Ufficio recuperava a tassazione costi non deducibili, atto che veniva impugnato dalla società e dai soci dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Trieste.

Successivamente S.A. impugnava dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Verona l’avviso di accertamento relativo al proprio reddito di partecipazione. Nel corso di tale giudizio, all’udienza del 22 marzo 2021, svoltasi senza la partecipazione delle parti, il Collegio pronunciava l’ordinanza indicata in epigrafe, avente il seguente tenore: “Rilevata la pendenza del giudizio nei confronti della società P.V. s.n.c. davanti alla CTP di Trieste, sospende il presente giudizio in attesa della definizione del giudizio davanti alla CTP di Trieste”.

Sennonché, medio tempore, la Commissione tributaria provinciale di Trieste aveva già definito il giudizio promosso dalla società P.V. e dai suoi soci con sentenza n. 5/2021, pubblicata il 21 gennaio 2021. La decisione veniva impugnata dalla società e dai soci.

Avverso l’ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Verona S.A. ha proposto regolamento di competenza, sulla base di due motivi.

L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce: “Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 39 per essere stata disposta la sospensione del processo per causa inesistente alla data della sospensione (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, atteso che alla data della pronuncia dell’ordinanza di sospensione il giudizio nei confronti dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della società e dei soci era già stato definito dalla Commissione tributaria provinciale di Trieste.

2. Con il secondo motivo si deduce: “Nullità e violazione del principio del contraddittorio e dell’art. 101 c.p.c., comma 2, per essere stata disposta la sospensione del processo senza previamente sollevare il contraddittorio sul punto (in relazione all’ art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3)”.

3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo.

La CTP di Verona, con l’ordinanza impugnata, ha sospeso il giudizio promosso dall’odierno ricorrente, socio della P.V. s.n.c., contro l’avviso di accertamento relativo al proprio reddito di partecipazione poiché era pendente il giudizio nei confronti della società dinanzi alla CTP di Trieste.

Orbene, per consolidata giurisprudenza, sussiste litisconsorzio necessario d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ex art. 14 nelle cause di impugnazione degli atti di accertamento dei redditi delle società di persone. Il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è viziato da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento. L’unitarietà dell’accertamento, che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone di cui all’art. 5 TUIR e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, comporta che il ricorso proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso in cui questi ultimi prospettino questioni personali (ex plurimis, Cass. n. 15116 del 2018).

Nel caso in esame non ricorre quindi alcuna causa di sospensione necessaria del processo, erroneamente disposta con l’ordinanza impugnata; trattandosi di giudizi che riguardavano società di persone e soci, la CTP di Verona avrebbe invece dovuto rilevare d’ufficio il difetto di litisconsorzio necessario.

4. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, l’ordinanza impugnata deve essere cassata. Le parti vanno rimesse per la prosecuzione del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona, in diversa composizione, anche per le spese del regolamento di competenza.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo; cassa l’ordinanza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Verona, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del regolamento di competenza.