CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 25813 depositata il 5 settembre 2023
Tributi – Cartella di pagamento – Somme erroneamente rimborsate – Estinzione giudizio
Rilevato che
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso proposto da A.S. contro la cartella di pagamento emessa per il recupero di somme erroneamente rimborsate per l’anno (…), ai sensi del d.p.r. n. 602 del 1973, art. 43.
Avverso la suddetta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
Considerato che
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 2697 c.c. e d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38bis.
Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c..
Con il terzo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione al comportamento concludente con il quale l’Agenzia delle entrate ha dato spontanea esecuzione al giudicato.
2. Preliminarmente va rilevato che il ricorrente ha depositato, in data 11 aprile 2023, atto di rinuncia al ricorso per cassazione, con richiesta di compensazione delle spese del giudizio.
L’Agenzia delle entrate ha aderito all’atto di rinuncia con nota di deposito del 26 aprile 2023.
Va dunque dichiarata, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., l’estinzione del giudizio per rinuncia al ricorso per cassazione, con compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese del giudizio.