Corte di Cassazione ordinanza n. 25858 depositata il 1° settembre 2022 – Costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente i sussidi e gli assegni periodici, comunque denominati, che non costituiscono remunerazione di capitale o di lavoro. Per espressa previsione dell’articolo 50, comma 1, lettera i), d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente rientrano gli assegni periodici corrisposti in forza di testamento e di donazione modale (art. 10, comma 1, lettera d), d.P.R. n. 917 del 1986