Corte di Cassazione, ordinanza n. 25920 depositata il 5 settembre 2023
Oggetto: Tributi – IVA – Rimborso oneri fideiussione
RILEVATO CHE
– La CTP di Milano accoglieva il ricorso proposto dalla I.O. s.r.l. avverso il diniego di rimborso relativo agli oneri sostenuti per la fideiussione prestata per il rimborso del credito annuale IVA 2007, osservando che la pretesa della società (eccedenza IVA indicata a credito nella dichiarazione 2007) era legittima, in quanto il decorso del termine per l’eventuale rettifica in diminuzione del credito chiesto a rimborso equivaleva alla definitività dell’accertamento in ordine alla maggiore imposta versata, sicchè andava rimborsato, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, il costo della fideiussione che la contribuente aveva dovuto richiedere per il rimborso;
– la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, rilevando che:
– la prestazione della garanzia fideiussoria non è obbligatoria, essendo il contribuente tenuto a sostenerne il costo solo se decide in sede di dichiarazione di optare per il rimborso immediato del credito, ben potendo, in alternativa, computare il credito in detrazione o in compensazione nell’anno successivo;
– in ogni caso il diritto al rimborso spetta, ai sensi dell’art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, per gli oneri relativi alle fideiussioni prestate nell’ambito di un’attività di accertamento e non anche nel caso, come quello in esame, in cui la garanzia è stata prestata per ottenere un eventuale rimborso del credito annuale IVA, esposto in dichiarazione ai sensi degli artt. 30 e 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972;
– la I.O. s.p.a. impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo, illustrato con memoria;
– l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso.
CONSIDERATO CHE
– Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente deduce, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, in quanto la CTR ha ritenuto erroneamente che la restituzione dei costi sostenuti per il rilascio della fideiussione in favore dell’Amministrazione finanziaria spettasse solo a seguito di un atto di rettifica, al fine di evitare la restituzione di quanto a suo tempo il contribuente aveva già ottenuto a rimborso, mentre detta restituzione era dovuta in tutte le ipotesi di fideiussioni prestate a seguito di richiesta di rimborso d’imposta, qualora la spettanza del credito non fosse più contestabile;
– il motivo è fondato;
– come ha già affermato questa Corte (Cass. 5.08.2015, n. 16409), l’art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, che impone all’Amministrazione finanziaria di rimborsare il costo delle garanzie fideiussorie richieste dal contribuente per ottenere la sospensione del pagamento o la rateizzazione o il rimborso dei tributi, comprende i costi di tutte le garanzie che il contribuente ha richiesto, in quanto l’espressione “ha dovuto richiedere” si deve intendere non nel senso dell’esistenza di un ipotetico obbligo normativo in tal senso, bensì con riferimento alla necessità (intesa come onere) della richiesta della garanzia in rapporto allo scopo perseguito (ottenere la sospensione del pagamento di tributi o la rateizzazione o il rimborso);
– già in precedenza era stata riconosciuta una portata generale al diritto al rimborso dei costi per le polizze fideiussorie (Cass. 28.08.2013, n. 19751), indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria “(sia che la stessa debba individuarsi con riferimento al credito d’imposta vantato dal contribuente, sia che debba invece individuarsi, come nella specie, con riferimento alla imposta o maggiore imposta pretesa dall’Amministrazione finanziaria in seguito all’avvenuto rimborso del credito IVA)”;
– il principio è stato ribadito da una recente pronuncia di questa Corte (Cass. 28.02.2020, n. 5508), secondo la quale, in tema di IVA, il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, chiesta dal contribuente per ottenere la sospensione, la rateizzazione o il rimborso dei tributi, ha portata generale ed è indipendente dalla fisionomia della controversia tributaria, stante l’esigenza ad essa sottesa di preservare l’integrità patrimoniale dei contribuenti, in caso di infondatezza della pretesa impositiva o di legittimità della pretesa di rimborso di somme dovute, che una diversa interpretazione frustrerebbe, oltre a porsi in contrasto con il diritto unionale;
– in base al consolidato orientamento della Corte di giustizia, infatti, il sistema di rimborso dell’eccedenza di IVA, che può essere liberamente adottato dagli Stati membri, non deve fare correre alcun rischio finanziario al soggetto passivo (Corte giust. 28 febbraio 2018, causa C-387/16, punto 24; 6 luglio 2017, causa C-254/16, Glencore Agriculture Hungary, punto 20; 12 maggio 2011, causa C-107/10, Enel Maritsa Iztok 3, punto 33);
– anche questo collegio ritiene di condividere il richiamato orientamento giurisprudenziale, in quanto l’interpretazione dell’art. 8, comma 4, della l. n. 212 del 2000, come delineata da questa Corte, si pone in linea con la giurisprudenza unionale;
– il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.
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