Corte di Cassazione ordinanza n. 26032 depositata il 5 settembre 2022
procedimento di correzione di errore materiale , di cui all’art. 391 bis, contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere rilevata d’ufficio dalla Corte – errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza – errore materiale
rilevato che:
con atto del 18 maggio 2022 il relatore dell’ordinanza n. 15 marzo 2022, n. 82991 ha evidenziato al Presidente del collegio che: con l’ordinanza 15 marzo 2022, n. 8291, era stata definita la controversia introdotta con ricorso dell’Agenzia delle entrate contro B.G. e nei confronti di Riscossione Sicilia s.p.a., già Serit Sicilia s.p.a. e, in particolare , in sede di svolgimento del processo, era stato dato atto che B.G. aveva impugnato la cartella di pagamento con la quale, relativamente all’anno di imposta 2004, era stato disconosciuto il credito Iva, compensato con la dichiarazione per il 2004 e già chiesto a rimborso per l’anno 2003 e che, a seguito di ricorso, la Commissione tributaria provinciale di Enna lo aveva parzialmente accolto, avendo ritenuto di dovere ridurre l’importo delle sanzioni applicate;
è stato quindi precisato che, nel definire la questione, era stato accolto il secondo motivo di ricorso, relativo alla verifica dei limiti di esercitabilità, da parte del contribuente, del diritto alla detrazione dell’Iva del credito conseguente alla maturazione cli una eccedenza di imposta per il quale il contribuente, nell’anno precedente, aveva esercitato l’opzione di chiedere a rimborso il medesimo credito, ed era stato dichiarato assorbito il primo, con cassazione della sentenza e decisione nel merito, con rigetto del ricorso originario;
è stato quindi evidenziato che, nel dispositivo, era stato accolto il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, e cassata la sentenza censurata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso originario del contribuente sicchè, tenuto conto di quanto esposto in motivazione, in particolare della circostanza che nel giudizio di primo grado il giudice aveva parzialmente accolto il ricorso, riducendo la sanzione, per mero errore materiale nel dispositivo della sentenza non si era dato atto di tale circostanza;
a seguito di successiva nota di trasmissione del Presidente del collegio del 18 maggio 2022, il Presidente titolare della sezione, visto l’art. 391bis, cod. proc. civ., ha disposto la trattazione in adunanza camerale per la correzione dell’errore materiale, mandando alla cancelleria per la comunicazione ai difensori delle parti;
nessuna delle parti ha depositato memoria;
considerato che:
il presente procedimento di correzione di errore materiale è stato attivato d’ufficio nel rispetto della previsione di cui all’art. 391bis, cod. proc. civ., comma primo, secondo periodo, (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla l. 25 ottobre 2016, n. 197), che prevede che la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti della Corte di cassazione può essere rilevata d’ufficio dalla Corte;
i successivi secondo e terzo comma, inoltre, dispongono che sulla correzione la Corte pronuncia nell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 380bis, primo e secondo comma e che sul ricorso per correzione dell’errore materiale pronuncia con ordinanza;
va quindi precisato che l’errore materiale suscettibile di correzione è tale quando è manifesto e riconoscibile, nel senso che deve consistere nella discordanza, immediatamente rilevabile dal testo dell’atto, tra l’intendimento dell’autore e la sua materiale esteriorizzazione (Cass. civ., 26 settembre 2018, n. 22966; Cass. civ., 14 ottobre 2016, n. 20790; Cass. civ., 21 luglio 2015, n. 15295);
si è, altresì, precisato che il procedimento di correzione degli errori materiali è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile “ictu oculi” (Cass. civ., 1 luglio 2022, n. 21012), ma anche nel caso in cui risulti un’omissione e, a tal proposito, si è fatto leva soprattutto sul carattere “necessitato” dell’elemento mancante e da inserire, ammettendo la correzione integrativa dell’atto anche per le statuizioni che, pur non risultando con certezza volute dal giudice, dovevano essere da lui emesse, senza margine di discrezionalità, in forza di un obbligo normativo, per poi estenderla a qualsiasi errore, anche non omissivo che derivi dalla necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale (Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037); diversamente, si è precisato che l’errore di fatto rilevante ai fini della revocazione della sentenza, compresa quella della Corte di cassazione, presuppone l’esistenza di un contrasto fra due rappresentazioni dello stesso oggetto, risultanti una dalla sentenza impugnata e l’altra dagli atti processuali (Cass. civ., 10 giugno 2021, n. 16439), nel senso che il detto errore deve: a) consistere in un errore di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a suppore l’esistenza o l’inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa, sempre che il fatto stesso non abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, b) risultare con immediatezza ed obiettività senza bisogno di particolari indagini ermeneutiche o argomentazioni induttive; c) essere essenziale e decisivo, nel senso che, in sua assenza, la decisione sarebbe stata diversa (Cass., sez. 6-2, 10 giugno 2021, n. 16439).;
nel caso di errore materiale, invece, quel che rileva non è l’errata percezione di un fatto o atto processuale, ma, come detto, la mancata corrispondenza tra la volontà espressa nella motivazione ed il dispositivo ovvero la omessa indicazione in sentenza di un elemento che sia necessitato in quanto obbligatorio per legge ovvero accessorio alla statuizione principale;
con riferimento al caso di specie, ricorre senz’altro l’errore materiale riscontrabile nell’ordinanza m. 8291/2022: invero, nella parte motiva della sentenza si è dato atto che la Commissione tributaria provinciale, a seguito del ricorso, lo aveva parzialmente accolto, riducendo l’importo delle sanzioni nonché dei successivi esiti del giudizio di secondo grado attivato dallo stesso contribuente che, tuttavia, non avevano avuto riguardo alla statuizione di parziale riduzione della sanzione;
in sostanza, dalla stessa motivazione della sentenza si evince che si era formato un giudicato interno in ordine alla questione della misura delle sanzioni;
la previsione contenuta nel dispositivo dell’ordinanza di accoglimento del secondo motivo di ricorso e assorbimento del primo, con conseguente decisione nel merito, presuppone, come conseguenza strettamente necessaria, l’avvenuta formazione del giudicato interno sul parziale accoglimento della questione relativa alla misura delle sanzioni di cui, come detto, è espressa indicazione nella motivazione della sentenza, sicchè l’omessa precisazione costituisce errore materiale suscettibile di correzione;
pertanto, l’ordinanza n. 8291/2022 di questa Corte, al fine di dare specifica contezza alla circostanza che la decisione nel merito di rigetto del ricorso originario non ha avuto riguardo anche alla pretesa relativa alla sanzione, essendosi formato il giudicato interno sulla parziale riduzione della misura della sanzione, deve essere corretta nel senso di aggiungere: nella parte motiva della ordinanza, a pag. 7, dopo le parole: “rigettando il ricorso originario del contribuente’ le seguenti: “ad eccezione della domanda relativa alle sanzioni, dovendo le stesse essere ridotte nella misura stabilita dalla Commissione tributaria provinciale di Enna”; nonché nel dispositivo, dopo le parole: “rigetta il ricorso originario del contribuente”, le seguenti: “ad eccezione della domanda relativa alle sanzioni, dovendo le stesse essere ridotte nella misura stabilita dalla Commissione tributaria provinciale di Enna”.
deve, quindi, essere affermato il seguente principio di diritto:
«Costituisce errore materiale suscettibile di correzione la pronuncia che, in motivazione, dà espressamente conto della circostanza che vi era stata una pronuncia di parziale accoglimento del ricorso originario e che, nel dispositivo, decidendo nel merito la controversia e rigettando il ricorso originario, non precisa, in via conseguenziale, che il rigetto del ricorso originario non ha riguardo alla parte della pretesa dell’amministrazione finanziaria sulla quale si è formato il giudicato interno favorevole al contribuente”;
P.Q.M.
La Corte:
dispone la correzione dell’errore materiale di cui all’ordinanza 15 marzo 2022, n. 8291, nel senso di aggiungere: nella parte motiva della ordinanza, a pag. 7, dopo le parole: “rigettando il ricorso originario del contribuente”, le seguenti: “ad eccezione della domanda relativa alle sanzioni, dovendo le stesse essere ridotte nella misura stabilita dalla Commissione tributaria provinciale di Enna”; nonché nel dispositivo, dopo le parole: “rigetta il ricorso originario del contribuente”, le seguenti: “ad eccezione della domanda relativa alle sanzioni, dovendo le stesse essere ridotte nell21 misura stabilita dalla Commissione tributaria provinciale di Enna”;
manda alla cancelleria per l’annotazione della presente ordinanza sull’originale dell’ordinanza corretta e per la notificai alle parti.
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