Corte di Cassazione ordinanza n. 26032 depositata il 5 settembre 2022 – Costituisce errore materiale suscettibile di correzione la pronuncia che, in motivazione, dà espressamente conto della circostanza che vi era stata una pronuncia di parziale accoglimento del ricorso originario e che, nel dispositivo, decidendo nel merito la controversia e rigettando il ricorso originario, non precisa, in via conseguenziale, che il rigetto del ricorso originario non ha riguardo alla parte della pretesa dell’amministrazione finanziaria sulla quale si è formato il giudicato interno favorevole al contribuente