CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 2606 depositata il 27 gennaio 2023 – La nullità del licenziamento discriminatorio discende direttamente dalla violazione di specifiche norme di diritto interno, quali l’art. 4 della legge n. 604 del 1966, l’art. 15 Stat. Lav. e l’art. 3 della legge n. 108 del 1990, nonché di diritto europeo, quali quelle contenute nelle Direttive n. 2000/78/CE, n. 2006/54/CE e n. 2000/43/CE, sicché non è necessaria la sussistenza di un motivo illecito determinante ex art. 1345 c.c., né la natura discriminatoria può essere esclusa dalla concorrenza di un’altra finalità, pur legittima, quale il motivo economico