Corte di Cassazione ordinanza n. 26115 depositata il 17 novembre 2020 – Nel processo tributario, che si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi dell’art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte, per cui la documentazione prodotta in primo grado e presente nel fascicolo telematico non occorre depositarla di nuovo in appello