Corte di Cassazione ordinanza n. 26563 depositata il 9 settembre 2022

omesso esame di un fatto storico – l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, domanda, eccezione o istanza

RILEVATO CHE:

G. A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio il 28 gennaio 2016 n. 395/06/2016, che, in controversia su impugnazione di un intimazione di pagamento e due cartelle di pagamento per contributi di bonifica in ordine, rispettivamente, agli anni 2007, 2012 e 2013 con riguardo ad un terreno di sua proprietà nel Comune di Civitavecchia (RM), ha accolto l’appello proposto dal “Consorzio di Bonifica e/ella Maremma   Etrusca”   nei   confronti   del   medesimo   e dell”‘EQUITALIA SUD S.p.A.” avverso la sentenza depositata dalla   Commissione   Tributaria    Provinciale   di   Viterbo il  24  novembre 2014 n. 1018/04/2014, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la decisione di primo grado sul presupposto che il terreno appartenente al contribuente fosse compreso nel perimetro di contribuzione dell’ente impositore. Il ricorso è affidato a quattro motivi. Il “Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca” si è costituito con controricorso, meintre l'”EQUITALIA SUD S.p.A.” è rimasta intimata. Il controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ..

CONSIDERATO CHE:

1. Con il primo motivo, si denuncia erroneità nella valutazione delle circostanze di fatto e nella ricostruzione della vicenda e degli effetti, per cui è cau4, erronea e contraddittoria valutazione sul punto al rigo 29 di pagina 5 della sentenza impugnata: <<Nel caso di specie, di una specifica contestazione del contenuto del provvedimento da parte del contribuente (. ..)», in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che il contribuente non aveva provato la carenza di un beneficio diretto e specifico a vantaggio del proprio terreno.

2. Con il  secondo  motivo,  si  denuncia  erroneità  e contraddittorietà della sentenza impugnata per omessa valutazione delle istanze istruttorie essenziali al fine di valultare la validità e l’efficacia probatoria degli elementi di valutazione, in assoluto contrasto ed in palese contraddizione con la sentenza impugnata [punto al rigo 31 della pagina 5: <•:(...) nonché di prova contraria da parte di quest’ultimo da fornirsi mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario e dell’assenza di qualsivoglia beneficio diretto e specifico per il fondo di sua proprietà»], fatto decisivo che ha determinato l’esito della sentenza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’onere di provare l’assenza di beneficio diretto per il terreno gravasse sul contribuente.

3. Con il terzo motivo, si denuncia erronea e contraddittoria valutazione della omessa prova dello stesso provvedimento (punto ai righi 35 e 36 della pagina 5: «assenza di qualsiasi beneficio per il fondo di sua proprietà» per l’effetto il ricorso di prime cure deve essere respinto, (verosimilmente) in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di secondo grado che l’appello dell’ente impositore dovesse essere accolto.

4. Con il quarto motivo, si denuncia assoluta omessa valutazione con riguardo all’eccezione di prescrizione del credito al contributo consortile per l’anno 2007 {nel procedimento iscritto al n. 766/2013 R.G. dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di secondo grado che tale credito si fosse ormai estinto.

RITENUTO CHE:

1. Il primo motivo, il secondo motivo ed il terzo motivo sono

1.1 Difatti, a ben vedere, le censure mirano a sollecitare una rivalutazione delle risultanze probatorie e di una rinnovazione dell’accertamento dei fatti controversi (in relazione alla sussistenza dei presupposti per l’insorgenza dell’obbligazione tributaria), che sono assolutamente precluse al giudice? di legittimità.

1.2 Invero, secondo il costante orientamento di questa Corte, la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al vizio previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, atteso che la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. non consente di censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali, contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (tra le tante: Cass., Sez. 2″, 19 luglio 2021, 20553; Cass., Sez. 5″, 15 novembre 2021, n. 34317; Cass., Sez. 6″-5, 3 febbraio 2022, n. 3345; Cass., Sez. 5-“‘, 6 aprile 2022, n. 11115; Cass., Sez. 6”-5, 23 maggio 2022, nn. 16562 e 16563).

2. Il quarto motivo è parimenti inammissibile. 

2.1 L’art. 360, comma 1, 5, cod. proc. civ., riformulato dall’art. 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestu1ale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in cau4, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (tra le tante: Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054; Cass., Sez. 6″-3, 27 novembre 2014, n. 25216; Cass., Sez. 2″,  29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. Lav., 21 ottobre 2019, n. 26764; Cass., Sez. 5″,  12 luglio 2021, nn. 19820, 19824, 19826 e 19827; Cass., Sez. 5″,   22 luglio 2021, n. 20963; Cass., Sez. 5″, 27 luglio 2021, n. 21431). L’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come riformulato dall’art, 54 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (Cass., Sez. 1 “, 14 settembre 2018, n. 26305; Cass., Sez. 6″-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5″,    11 maggio 2021, n. 12400; Cass., Sez. 5”, 24 luglio 2021, nn. 21457 e 21458) né l’omessa disanima di questioni o argomentazioni (Cass., Sez. 6″-1, 6 settembre 2019, n. 22397; Cass., Sez. 5″,    20 aprile 2021, n. 10285).                                                                                                 

2.2 Nella specie, il “fatto” di cui si lamenta l’omesso esame da parte del giudice di appello è costituito dal decorso del termine prescrizionale rispetto al contributo consortile per l’anno Tuttavia, al di là della circostanza che la (eccezione di) prescrizione rappresenta una manifestazione di volontà diretta a provocare l’estinzione di un diritto sul presupposto dell’inerzia del titolare per un intervallo temporale di durata variabile (arg. ex art. 2948 cod. civ.), il cui omesso esame non appare censurabile ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., bensì ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., il ricorrente – nonostante l’incidentale allegazione – non ha provato (mediante trascrizione o richiamo in ricorso dell’atto di controdeduzioni ex art. 54 del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. S46, ai fini dell’osservanza del canone dell’autosufficienza) di aver riproposto tale eccezione in sede di appello, pur avendola dedotta come originario motivo di impugnazione dell’intimazione di pagamento, senza fornire alcuna indicazione specifica in proposito.

Invero, è pacifico che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra una violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare – l’esame degli atti del giudizio di merito, nonché, specificamente, dell’atto di appello, mentre è inammissibile ove il vizio sia dedotto come violazione dell’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. (tra le tante: Cass., Sez. Lav., 27 ottobre 2014, n. 22759; Cass., Sez. 6A-3, 16 marzo 2017, n. 6835; Cass., Sez. 6A-1, 12 ottobre 2017, n. 23930; Cass., Sez. 5, 23 luglio 2020, n. 15735; Cass., Sez. 5A, 6 agosto 2020, n. 16761; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2020, n. 29901; Cass., Sez. 6″-5, 25 marzo 2021, n. 8400; Cass., Sez. 6″-5, 29 marzo 2021, nn. 8680, 8682 e 8683).

In ogni caso, nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 cod. proc. civ., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato inve ;tito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabiili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quantof in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi (tra le tante: Cass., Sez. 5″, 19 luglio 2021, n. 20438; Cass., Sez. 6″-5, 22 ottobre 2021, n. 29665).

3. Quanto alla regolamentazione delle spese giudiziali:

– nei rapporti tra ricorrente e controricorrente, esse seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo;

– nei rapporti tra ricorrente ed intimata, nulla deve essere disposto, giacché la parte vittoriosa non si è costituita in

4. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese giudiziali in favore del controricorrente, liquidandole nella misura di€ 200,00 per esborsi e di€ 700,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15% sui compensi e ad altri accessori di legge; dà atto dell’obbligo, a carico del ricorrente, di pagare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.