Corte di Cassazione ordinanza n. 26642 depositata il 9 settembre 2022
contributi di bonifica – consorzi di bonifica – onere della prova
RITENUTO CHE
il Consorzio propone tre motivi di impugnazione avverso la sentenza in epigrafe riportata che, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto l’illegittimità dell’avviso di ingiunzione con cui è stato richiesto a Fossi Andrea il pagamento del contributo di bonifica per gli anni 2008 e 2009;
- la CTR ha fondato la decisione sulle seguenti ragioni: il Consorzio non ha assolto all’onere probatorio relativo alla produzione del decreto ministeriale contenente la delimitazione del perimetro di contribuenza, non essendo sufficiente la semplice produzione del Piano di classifica per il riparto della contribuenza; ai sensi di quanto disposto dalla I. 13 febbraio 1933, n. 215, la delimitazione del perimetro di contribuenza è un’attività ulteriore rispetto alla classificazione dei comprensori di bonifica; la presunzione del beneficio non riguarda tutti gli immobili inclusi nel comprensorio, ma solo quelli compresi nel perimetro di contribuenza; nella specie il Consorzio non ha prodotto e neanche indicato nella cartella di pagamento, né il piano di classifica approvato dalla regione, né il decreto di delimitazione del perimetro di contribuenza;
- il controricorrente di è costituito con controricorso proponendo ricorso incidentale condizionato.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, 3 e 4 c.p.c., la violazione degli att. 36, comma 2, n. 4) del d.lgs. 31 dicembre 1992; 132, n. 4 c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c. Si duole che nella sentenza impugnata sia stata affermata la mancata produzione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza che, invece, sono stati prodotti in giudizio. Evidenzia in proposito anche come sia stato rimasto incontestato che il Fossi abbia ricevuto prima dell’ingiunzione di pagamento in oggetto, degli avvisi, nonché un sollecito da cui risultavano tutti gli estremi dell’atto di imposizione. La motivazione della sentenza impugnata risulterebbe, ad avviso del Consorzio, alla luce della giurisprudenza di illegittimità, comunque, incomprensibile ed illogica. Ove anche si dovesse ritenere la mancata produzione del piano di classifica e del perimetro di contribuenza, il Consorzio afferma di avere anche prodotto una dettagliata relazione tecnica, nonché la cartografia delle classi di carenza idrica e degli indici di beneficio a dimostrazione dell’esistenza del beneficio conseguito dagli immobili di proprietà del contribuente Fossi.
2. Con il secondo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 p.c., la violazione dell’art. 2697 c.c., degli artt. 3, 10, comma 2 e 17, comma 1; del r.d. n. 215 del 1933 e 15 della l.r. Toscana n. 34 del 1994. Riprendendo le motivazioni espresse nel primo motivo, contesta l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata in base alla quale il Consorzio non avrebbe assolto al proprio onere probatorio. In proposito ritiene, invece, alla luce di quanto prodotto, che il controricorrente avrebbe dovuto contestare in modo specifico il piano di classifica e il perimetro di contribuenza.
Contesta, infine, la necessità, affermata nella sentenza impugnata della trascrizione del perimetro di contribuenza. Precisa, inoltre, il Consorzio di avere imposto i contributi anche per la manutenzione e l’esercizio delle opere idrauliche di terza categoria, per i quali il beneficio e la sua attualità sono caratteristiche intrinseche alle opere.
3. Con il terzo motivo il Consorzio lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, incentrato sulla omessa valutazione della produzione documentale consistente nel piano di classifica e nel perimetro di contribuenza.
4. Il controricorrente contestando l’ammissibilità e la fondatezza dei motivi proposti con il ricorso, ha proposto ricorso incidentale condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
Con il primo motivo del ricorso incidentale ha denunciato la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992 per non avere pronunciato l’inammissibilità dell’appello del Consorzio e per non avere affermato il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado che non è oggetto di impugnazione.
5. I primi tre motivi del ricorso principale sono fondati e, stante la loro stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente. Dall’esame del contenuto del doc. n. 6, come riportato dal controricorrente che ha riprodotto l’indice dei documenti prodotti dal Consorzio nel fascicolo di primo grado, emerge che questi ha depositato un cd rom contenente, oltre ai ruoli degli anni 2008 e 2009, il piano di classifica, una relazione di adeguamento e le tabelle degli agglomerati urbani.
La circostanza che il più volte richiamato doc. n. 6 non contenesse il perimetro di contribuenza, non è stata in alcun modo contestata dal Consorzio. Tale omissione, tuttavia, non comporta che il presupposto della pretesa impositiva sia rimasto sfornito di prova.
Ritiene, infatti, il Collegio di dare seguito all’indirizzo di legittimità per il quale in tema di contributi di bonifica, in assenza di perimetro di contribuenza o di un piano di classifica o, ancora, della valutazione in quest’ultimo dell’immobile del contribuente, grava sul consorzio l’onere di provare, sia la qualità di proprietario del bene sito nel comprensorio, sia il conseguimento per effetto di ciò di concreti benefici derivanti dalle opere eseguite.
Ove, viceversa, l’immobile risulti incluso nel perimetro di contribuenza e vi sia anche la sua valutazione nell’ambito di un piano di classifica, sarà onere del contribuente, che impugni la cartella esattoriale affermando l’insussistenza del dovere contributivo, provare l’inadempimento delle indicazioni contenute nel piano di classifica e segnatamente la mancata esecuzione o il non funzionamento delle opere da questo previste. In tale ultimo caso, infatti, il vantaggio diretto ed immediato per il fondo, che costituisce il presupposto dell’obbligo di contribuzione, ai sensi dell’art. 860 c.c. e art. 10 r.d. n. 215 del 1933, deve ritenersi presunto in ragione dell’avvenuta approvazione del medesimo piano di classifica e della comprensione dell’immobile nel perimetro di intervento consortile anche nel vigore dell’abrogata l.r. Toscana n. 34 del 1994 (Cass. Sez. 5, n. 20359/2021, Rv. 661883 – 01).
Nel caso in esame il Consorzio ha prodotto il piano di classifica e il controricorrente non ha affatto contestato la mancata inclusione in esso del proprio immobile.
Il controricorrente, non avendo mosso tale contestazione, infatti, avrebbe dovuto vincere, ma ciò non è stato, la presunzione della sussistenza del vantaggio diretto e immediato per il proprio fondo, attraverso la dimostrazione che il Consorzio era rimasto inadempiente ai propri obblighi. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso principale.
8. Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile. Il primo motivo attiene alla nullità della sentenza impugnata per non avere dichiarato la nullità dell’appello proposto dal Consorzio per difetto di specificità dei motivi. Il controricorrente non ha, tuttavia, riportato il contenuto dei motivi di appello del Consorzio, ma si è limitato a riportare le proprie doglianze sollevate in merito contenute nel proprio atto di appello.
In ragione del principio di autosufficienza, non riportando il motivo di gravame sottoposto al giudice d’appello, almeno nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa aspecificità, il controricorrente non ha consentito al Collegio la verifica di quanto censurato. Tale affermazione costituisce, infatti, l’elaborazione di un principio di legittimità condiviso da questo Collegio, secondo cui il requisito della specificità, deve caratterizzare ogni impugnazione ed ogni suo motivo (Cass. Sez. L, n. 22792/2013, Rv. 628531- 01; in proposito v. anche Cass. Sez. 1, n. 24048/2021, Rv. 662388-01).
Il secondo motivo del ricorso incidentale, relativo al passaggio in giudicato dei capi della sentenza di primo grado non impugnati per effetto della inammissibilità dell’appello, resta assorbito dalla dichiarazione di inammissibilità del primo motivo del ricorso incidentale.
Respinta ogni questione relativa alla genericità dei motivi di appello proposti dal Consorzio, infatti, viene meno la censura relativa al passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
8. Da quanto esposto segue l’accoglimento del ricorso principale; la dichiarazione di inammissibilità del ricorso incidentale condizionato. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto ne consegue la cassazione della sentenza impugnata e il rigetto dell’originario
9. Le spese dei gradi di merito devono essere compensate, atteso che la giurisprudenza sull’oggetto di causa si è consolidata nel corso del giudizio, mentre quelle del giudizio di legittimità seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie il ricorso principale; dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.
Condanna il controricorrente a pagare in favore del ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida nell’importo di € 2000,00 per compensi, oltre € 200,00 per esborsi, rimborso forfettario e accessori di legge.
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