Corte di Cassazione ordinanza n. 26691 depositata il 9 settembre 2022
valori OMI – la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado – illegittimità dell’avviso di accertamento per omessa allegazione della perizia
RITENUTO CHE
Con la sentenza impugnata la CTR Abruzzo ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate, confermando la sentenza della CTP Chieti che aveva accolto il ricorso proposto dalla società V. per l’Edilizia Abitativa srl (da ora S.) avverso l’avviso di accertamento per il 2005 recanti maggiori imposte sui redditi e IVA a seguito dell’accertamento, ex artt. 39 comma 1 lett. d) e 41 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, di maggiori ricavi derivanti dalla vendita di unità immobiliari a prezzi superiori a quelli dichiarati negli atti.
La CTR ha motivato osservando la mancanza di prova, non essendo sufficiente la differenza tra le somme date a mutuo per l’acquisti e i prezzi riportati in atti e data l’assenza di elementi anomali.
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.
Resiste la società con controricorso.
CONSIDERATO CHE
1. Con il primo motivo l’Agenzia deduce violazione dell’art. 58 comma 2 d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., laddove la CTR ha escluso la produzione in appello della perizia bancaria che aveva attribuiti agli immobili valori superiori ai prezzi dichiarati sulla considerazione che si trattava di «un documento già in possesso dell’appellante amministrazione (..) quindi non si può tenerne conto ..».
Con il secondo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. in quanto la CTR aveva omesso l’esame dell’avviso di accertamento nella parte in cui richiamava la perizia estimativa redatta dalla banca.
Con il terzo motivo deduce violazione o falsa applicazione di legge e in particolare del combinato disposto degli art. 41 bis, 39 comma 1 lett. d) d.P.R. n. 600 del 1973, art. 54 comma 2 d.P.R. n.
633 del 1972, 2729 e 2697 c.c. perché la CTR non aveva applicato correttamente le presunzioni in materia in quanto, non solo aveva ignorato le risultanze delle perizie, ma anche gli ulteriori elementi indicati nel PVC, cioè la comparazione con immobili similari e il valore desunto dall’OMI.
Le doglianze, che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono fondate nei limiti della seguente motivazione.
2. Va premesso che nel processo tributario, ai sensi dell’art. 58, comma 2, del lgs. n. 546 del 1992, la parte può produrre in appello prove documentali, anche se preesistenti al giudizio di primo grado e pure se, in quest’ultimo giudizio, era rimasta contumace (Cass. n. 17921 del 2021) e ciò in quanto il divieto posto dall’art. 57 del detto decreto riguarda unicamente le eccezioni in senso stretto (Cass. n. 29568 del 2018).
L’affermazione della CTR che «la produzione della perizia in appello non può essere legittimamente prodotto (sic)» non è conforme alla norma processuale sopra citata.
2.1 Non può essere condivisa neppure l’ulteriore affermazione della CTR, secondo cui l’avviso di accertamento «non richiama» la perizia, neppure allegata.
L’avviso di accertamento impugnato (v. trascrizione in ricorso pag. 6), invece, richiama il PVC notificato in data 4.7.2008, allegato all’atto, precisando che «la perizia estimativa redatta e sottoscritta dal tecnico incaricato dalla banca concedente il mutuo si discosta dagli importi dichiarati nei rispettivi atti di vendita, come sintetizzato nella tabella 1 del verbale ed indicato analiticamente nella Colonna O della tabella. La perizia estimativa redatta dalla banca costituisce sicuramente un corretto e affidabile elemento di valutazione in quanto è poco probabile che la banca sovrastimi l’immobile poiché in caso di insolvenza potrebbe incorrere in un maggior rischio di perdite. Ne discende che la somma degli imponibili così come rilevati alla Colonna O della tabella 1 costituiscono i maggiori ricavi non dichiarati per l’anno di imposta 2005, pari ad euro 594.851,00».
Quindi, la prima affermazione della CTR non corrisponde alle risultanze di causa: l’avviso di accertamento richiamava la perizia estimativa del tecnico della banca e relativa a tutti gli immobili in questione, perché redatta all’atto della concessione del mutuo concesso alla società S..
La mancata allegazione della perizia all’avviso di accertamento, poi, risulta, nel presente contesto, irrilevante, in quanto la S. non aveva mai eccepito l’illegittimità dell’avviso di accertamento per omessa allegazione della perizia, contestando invece la fondatezza dell’accertamento e la sussistenza di «prova certa», poiché «le risultanze delle perizie potevano essere considerate solo quali indizi» e rilevando, a questo proposito, che «l’Agenzia non aveva nemmeno prodotto le perizie per intero, limitandosi ad indicare i risultati finali». Tanto è vero che la CTP aveva accolto il ricorso osservando che «le perizie bancarie, sulle quali gli accertatori avevano fondato la rettifica, non erano state prodotte per cui non era possibile valutarne la validità» (v. espositiva della sentenza impugnata).
Quindi, la produzione era ammissibile e, nei limiti in cui la perizia si riferiva ai dati indicati nei prospetti riportati nell’avviso di accertamento impugnato e relativi ai valori degli immobili, pur non potendo considerarsi “decisiva” in senso proprio, poteva comunque rivestire rilevanza probatoria rispetto alla domanda dell’Amministrazione.
2.2 Con riguardo specifico al terzo motivo, infine, la CTR erra laddove afferma che «sia i prezzi indicati nell’Osservatorio del mercato immobiliare che il valore effettivo del mutuo richiesto, siano solo elementi indiziari che non possono giustificare l’accertamento fiscale» e, ancora, che «la rettifica fiscale deve basarsi su elementi che evidenzino concretamente comportamenti anomali derivanti per es. dalle dichiarazioni degli acquirenti, da documenti extracontabili, da contratti preliminari di acquisto rispetto ai rogiti, da indagini bancarie, ecc.».
Anche questi passaggi motivazionali non sono conformi alla giurisprudenza in materia di questa Corte, secondo cui è ammissibile «la rettifica dei corrispettivi dichiarati qualora i valori OMI si combinino con altri elementi, in particolare con la difformità tra il prezzo e il maggiore importo del mutuo richiesto dagli acquirenti» (Cass. n. 7857/2016); inoltre, «a prescindere dai valori OMI, lo scostamento tra l’importo dei mutui e i minori prezzi indicati dal venditore è sufficiente a fondare l’accertamento, non comportando ciò alcuna violazione delle norme in materie di onere probatorio» (Cass. n. 26485/2016; Cass. n. 14388 del 2018).
Va osservato, sul punto, che «In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, con l’abrogazione dell’ultimo periodo della lett. d) del primo comma dell’art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, che ha effetto retroattivo in considerazione della sua finalità di adeguare l’ordinamento interno a quello comunitario, è stato ripristinato il quadro normativo anteriore, sicché la prova dell’esistenza di attività non dichiarate, derivanti da cessioni di immobili (o costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento sugli stessi) può essere desunta anche sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti» (Cass. n. 20429 del 2014; Cass. n. 23485 del 2016).
La CTR, pertanto, avrebbe dovuto verificare la pretesa dell’Ufficio, impegnandosi nello svolgimento del ragionamento presuntivo sollecitato dal complesso degli elementi dedotti, anziché svalutare a priori quegli indizi.
3. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto nei termini di cui in motivazione e la sentenza conseguentemente deve essere cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
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