Corte di Cassazione ordinanza n. 26710 depositata il 12 settembre 2022
il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicat
Rilevato che:
Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, rigettava il ricorso di B.A. per l’ottemperanza della sentenza n. 9/34/11 della medesima CTR.
La CTR osservava in particolare che l’Agenzia delle entrate, ufficio locale, aveva comprovato l’avvenuto pagamento di quanto dovuto e che la statuizione della sentenza ottemperanda, di conferma di quella della CTP di Ragusa, inerente “la rivalutazione monetaria di legge” non poteva essere eseguita, poiché generica e comunque perché « .. ormai da anni il tasso di interesse copre l’eventuale ridottissimo tasso di svalutazione».
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un motivo unico.
Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.
Considerato che:
Con l’unico motivo dedotto il ricorrente denuncia la violazione del giudicato, dell’art. 2909, cod. civ. e dell’art. 324, cod. proc. civ. nonché l’omesso esame di un fatto decisivo controverso, poiché la CTR ha omesso di applicare la statuizione, appunto passata in giudicato, della la sentenza d’appello (non impugnata) della quale aveva richiesto l’ottemperanza in ordine alla condanna dell’Agenzia delle entrate alla corresponsione della rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
La censura è fondata.
Va anzitutto ribadito che «L’art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992 – a mente del quale il ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in esito al giudizio di ottemperanza è ammesso per “violazione delle norme del procedimento” – deve essere interpretato nel senso che è possibile denunciare alla Suprema Corte non soltanto la violazione delle norme disciplinanti il predetto giudizio, ma anche ogni altro “error in procedendo” nel quale sia incorso il giudice dell’ottemperanza ed, in particolare, il mancato o difettoso esercizio del potere-dovere di interpretare ed eventualmente integrare il “dicturn” costituito dal giudicato cui l’amministrazione non si sia adeguata o l’omesso esame di una pretesa che avrebbe dovuto trovare ingresso in quella sede» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 23487 del 28/09/2018, Rv. 650511 – 01) e che «In terna di giudizio di ottemperanza alle decisioni delle commissioni tributarie, il potere del giudice sul comando definitivo inevaso va esercitato entro i confini invalicabili posti dall’oggetto della controversia definita col giudicato (cd. “carattere chiuso” del giudizio di ottemperanza), sicché può essere enucleato e precisato il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendosene il reale significato e rendendolo quindi effettivo, ma non può attribuirsi un diritto nuovo ed ulteriore rispetto a quello riconosciuto con la sentenza da eseguire, né può essere negato il diritto consacrato dal “dictum” azionato» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 14642 del 29/05/2019, Rv. 654130 – 01).
Ammissibile dunque la censura in virtù del primo arresto giurisprudenziale, la fondatezza della medesima risulta dal contrasto della sentenza impugnata con il secondo arresto giurisprudenziale.
Il giudice dell’ottemperanza infatti ha, allo stesso tempo, violato il proprio dovere di attenersi al decisum ottemperando nonchè quello di precisarlo, in base all’ulteriore principio di diritto secondo ii quale «In materia tributaria il giudizio di ottemperanza è ammissibile anche a fronte di comandi privi dei caratteri di puntualità e precisione propri del titolo esecutivo in quanto tale giudizio presenta connotati diversi dall’esecuzione forzata disciplinata dal codice di procedura civile, perché il suo scopo non è quello di ottenere l’esecuzione coattiva del comando contenuto nella decisione, bensì quello di rendere effettivo quel comando, compiendo tutti gli accertamenti indispensabili a delimitare l’effettiva portata precettiva della sentenza della quale si chiede l’esecuzione. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ammissibile, in applicazione del principio, il ricorso al giudice dell’ottemperanza a fronte di una pronuncia che riconosceva il diritto al rimborso del contribuente, senza provvedere alla sua quantificazione)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 16569 del 20/06/2019, Rv. 654387 – 01).
In conclusione, accolto il ricorso, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame ed anche per le spese del presente giudizio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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