CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 270 depositata il 5 gennaio 2023
Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Abusiva concessione del credito controverso – Contratti di finanziamento – Sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ. – Prosecuzione del giudizio
Rilevato che
– con decreto del 21 dicembre 2021 il Tribunale di Ancona ha sospeso, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., il giudizio di opposizione allo stato passivo del Fallimento della G.I. & E. s.p.a. promosso dalla N. s.r.l. in ragione della pendenza di altro giudizio, instaurato dalla curatela fallimentare nei confronti (anche) della società cedente il credito oggetto della domanda di ammissione allo stato passivo;
– il Tribunale ha motivato il suo provvedimento con il carattere pregiudiziale delle questioni oggetto di tale ultimo giudizio, in cui è dedotta l’abusiva concessione del credito controverso, nonché la validità dei contratti di finanziamento, rispetto a quelle oggetto del suo esame;
– avverso tale decreto la N. s.r.l. propone ricorso per regolamento di competenza, affidato a cinque motivi;
– il Fallimento della G.I. & E. s.p.a. deposita memoria;
– il Procuratore generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
– il Fallimento della G.I. & E. s.p.a. deposita memoria ai sensi dell’art. 380-ter cod. proc. civ.;
Considerato che
– con il primo motivo la ricorrente denuncia l’assenza di motivazione del provvedimento di sospensione;
– con il secondo deduce l’erroneità del decreto nella parte in cui ha rilevato che la curatela aveva chiesto l’accertamento della nullità dei contratti di finanziamento, evidenziando, sul punto, che la stessa aveva tempestivamente allegato solo l’esistenza di un suo credito di natura risarcitoria che eccepiva in compensazione e che l’eccezione di nullità di tali contratti era stata proposta solo in sede di opposizione e, dunque, tardivamente;
– con il terzo motivo si duole del fatto che il Tribunale non aveva tenuto in debita considerazione l’insensibilità del credito fatto valere dalla ricorrente, trattandosi di credito a questa ceduto in blocco ai sensi della l. 30 aprile 1999, n. 130;
– con il quarto motivo lamenta l’erroneità della decisione del Tribunale sotto il profilo della inammissibilità della compensazione del proprio credito con quello risarcitorio vantato dalla curatela;
– con l’ultimo motivo critica il decreto impugnato nella parte in cui ha ritenuto che nel giudizio asseritamente pregiudicante fosse in discussione la questione della nullità dei contratti di finanziamento;
– può esaminarsi prioritariamente, in applicazione del criterio della ragione più liquida, l’ultimo motivo di ricorso che è fondato;
– la sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell’ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell’inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato di accertamento della nullità, la quale impedisce all’atto di produrre ab origine qualunque effetto, sia pure interinale, si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, di accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo;
– tuttavia, deve escludersi la ricorrenza dei presupposti per la sospensione necessaria del processo qualora – come nel caso in esame – la questione attinente alla nullità del titolo sia introdotta nel giudizio asseritamente pregiudicante quale allegazione difensiva e sulla quale l’esame del giudice presenti natura di accertamento incidentale;
– il ricorso va, dunque, accolto, con assorbimento dei motivi residui non esaminati;
– il decreto impugnata deve, pertanto, essere annullato il processo riassunto nel termine di legge dinanzi al Tribunale di Ancona, il quale provvederà anche al regolamento delle spese del presente regolamento.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e dispone la prosecuzione del giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona, il quale provvederà anche alle spese del presente regolamento.
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