Corte di Cassazione ordinanza n. 27137 depositata il 23 ottobre 2019
Considerato che:
1. la CTR del Lazio accoglieva il gravame interposto dalla Agenzia delle entrate di Roma 1 avverso la sentenza della CTP di Roma di accoglimento del ricorso di LP contro l’avviso di accertamento n. TK3018201470/2012 per lrpef ed accessori per l’anno 2007, con conseguente rettifica del maggior reddito;
2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un motivo, cui replica l’agenzia delle entrate con controricorso.
Ritenuto che:
3. con nota dat. 16 marzo 2018 la difesa erariale ha dato atto della comunicazione dell’agenzia delle entrate circa la regolare definizione della controversia da parte del contribuente con il pagamento a tal fine previsto ed ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;
4. va pertanto dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese dell’intero giudizio. Roma, 16 aprile 2019.