CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27454 depositata il 27 settembre 2023
Lavoro – Pensione di inabilità e indennità di accompagnamento – Aggravamento – Verbale di revisione – Necessità di nuova domanda amministrativa per la diversa prestazione – Accoglimento
Rilevato che
1. il Tribunale di Crotone, in sede di pronuncia ai sensi dell’art. 445 bis, comma 6, cod.proc.civ., ha riconosciuto il «diritto» del controricorrente alla pensione di inabilità e all’indennità di accompagnamento, a decorrere dalla data della visita di verifica;
2. il Tribunale, in particolare, ha respinto l’eccezione di inammissibilità, formulata dall’INPS, per carenza di domanda amministrativa in relazione all’indennità di accompagnamento. A tale riguardo, ha richiamato l’art. 25, comma 6 bis, della legge nr. 114 del 2014 che consente alle commissioni mediche di esprimersi non solo in merito alla permanenza del grado di invalidità precedentemente accertato ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento, in un’ottica di snellimento delle pratiche e dei tempi. Per il Tribunale, il verbale di revisione poteva essere impugnato davanti all’autorità giudiziaria sia per chiedere il «ripristino» della prestazione revocata sia per chiedere, come nel caso di specie, l’accertamento dell’aggravamento delle patologie preesistenti, finalizzato ad ottenere il diritto alla prestazione aggiuntiva;
3. avverso tale sentenza, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi;
4. la parte privata ha depositato controricorso, successivamente illustrato con memoria;
5. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui all’art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.
Considerato che
6. l’INPS deduce – ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. – la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge nr. 533 del 1973, dell’art. 25, comma 6 bis, della legge nr. 114 del 2014; dell’art. 20, comma 2, del DL nr. 78 del 2009; dell’art. 42 del DL nr. 269 del 2003, conv. in legge nr. 326 del 2003, dell’art. 149 disp.att.cod.proc.civ. in relazione alla legge nr. 18 del 1980 nonché – ai sensi dell’art. 360 nr. 5 cod.proc.civ. – l’omesso esame di fatto decisivo;
7. l’Istituto deduce che la parte privata, a seguito della originaria domanda amministrativa, otteneva il riconoscimento della pensione di inabilità. La determinazione amministrativa non veniva impugnata, con la conseguenza, secondo l’INPS, che, stabilizzatosi il diritto ad ottenere (unicamente) l’indicata prestazione, l’indennità di accompagnamento non era più invocabile in sede giudiziaria, stante la decadenza dell’art. 42 DL nr. 269 del 2003. Pertanto, a seguito della mancata conferma del beneficio in godimento, l’assistito avrebbe potuto agire solo per contestare gli esiti della visita di controllo, quanto al mancato accertamento della persistenza dei requisiti sanitari per la pensione di inabilità, non anche per ottenere una diversa e aggiuntiva prestazione, in difetto di domanda amministrativa di aggravamento;
8. il ricorso è fondato;
9. la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto ad ottenere una prestazione assistenziale. La normativa richiamata dal Tribunale, a prescindere dalla sua effettiva portata applicativa è, a monte, ratione temporis, inapplicabile alla fattispecie concreta;
10. nel caso in esame, l’unica prestazione in godimento era la pensione di inabilità. A seguito di revoca della stessa, la parte privata efficacemente poteva contestare, come nei fatti avvenuto, in via giudiziale, la determinazione dell’Ente, assumendo la persistenza, senza soluzione di continuità, dei requisiti sanitari della prestazione revocata. Non poteva, invece, richiedere ed ottenere l’accertamento dei requisiti sanitari di una diversa prestazione, di cui in precedenza non beneficiava, in difetto di una nuova domanda in sede amministrativa (v. anche percorso argomentativo di Cass. sez.un. nr.14561 del 2022);
11. il delinearsi, infatti, successivamente al riconoscimento di una prestazione, di un diverso e più grave quadro sanitario viene ad integrare una fattispecie del tutto distinta ed autonoma rispetto a quella valutata dall’Ente, che postula un atto di impulso in sede amministrativa, condizione, poi, di proponibilità dell’eventuale azione in sede giudiziaria (tra le tante, Cass. nr. 23359 del 2021);
12. fattispecie similare alla presente è stata, peraltro, di recente valutata dalla Corte (Cass. nr. 23623 del 2021). Nel caso già esaminato, in sede di procedimento per cd. «ATPO» (art. 445 bis cod.proc.civ.), veniva accertata -e riconosciuta-un’invalidità totale: il Tribunale dichiarava «il diritto» della parte privata alla pensione di inabilità, ritenendo «non necessaria la previa domanda amministrativa specifica per la prestazione pensionistica, ove vi fosse comunque stata una domanda amministrativa per l’assegno di invalidità già riconosciuto»;
13. la Corte, nell’accogliere il ricorso dell’INPS, ha osservato, al contrario, che anche qualora l’INPS avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, l’accertamento non avrebbe potuto costituire il presupposto per il diritto alla diversa prestazione, potendo rappresentare «solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione» (in motivazione, Cass. nr. 23623 cit.);
14. per quanto qui di interesse, anche Cass. nr. 13909 del 2021, esaminando il peculiare procedimento amministrativo di verifica della permanenza del requisito sanitario, oggetto nel tempo di numerosi interventi, ha osservato come l’accertamento in sede di verifica «nella migliore delle possibilità» vale a confermare il permanere della condizione sanitaria già riconosciuta anche se (nelle more) la stessa si fosse aggravata;
15. ai principi di diritto esposti non si è conformata la sentenza impugnata che va, dunque, cassata e rinviata al Tribunale di Crotone, in persona di un diverso Giudice, per un nuovo esame;
16. al giudice di rinvio è rimessa anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Crotone, in persona di altro Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimità.
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