Corte di Cassazione ordinanza n. 27704 depositata il 3 dicembre 2020 – La funzione del giudizio di legittimità è di garantire l’osservanza e l’uniforme interpretazione della legge. In virtù del divieto di reformatio in peius, ricavabile dal principio devolutivo e dalla regola dell’acquiescenza ex artt. 329 e 342 cod.proc.civ., nonchè dal principio dispositivo (art. 112 cod.proc.civ.) e dall’interesse ad agire (art. 100 cod.proc.civ.), la decisione non può essere più sfavorevole all’impugnante e più favorevole alla controparte di quanto non sia stata la sentenza gravata