Corte di Cassazione, ordinanza n. 27840 depositata il 4 ottobre 2022 – Gli interessi di mora dovuti per il ritardato pagamento del debito tributario non sono deducibili poiché l’art.109, comma V, del TUIR esclude espressamente la deducibilità degli oneri fiscali. Infatti, le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi, per cui deve ritenersi sussistente il diritto alla deducibilità degli interessi passivi, ma la qual cosa non può condurre a ritenere che la previsione normativa implichi che siano sempre deducibili anche gli interessi moratori che devono essere corrisposti dal contribuente in caso di ritardato pagamento del tributo