Corte di Cassazione ordinanza n. 28034 depositata il 26 settembre 2022
costituzione in giudizio si perfeziona con il deposito dell’atto contenente le difese della parte – la comunicazione preventiva, di cui al 3° comma dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/73, all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione – la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario e si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento
RILEVATO CHE:
La CTR Lombardia con la sentenza impugnata ha rigettato l’appello proposto dall’avv. F.G. avverso la sentenza della CTP di Milano che aveva respinto il suo ricorso contro la cartella di pagamento emessa ex art. 36 bis d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento alla dichiarazione IVA presentata nel 2008 per il 2007 dalla quale emergeva un omesso versamento per euro 14.081,00.
La CTR ha rigettato l’appello ritenendo la legittimità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato anche in difetto di preventivo avviso bonario.
Il Ferrara ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
E’ rimasta intimata l’Agenzia delle Entrate.
CONSIDERATO CHE:
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli art. 53, 23 e 34 d.lgs. n. 546 del 1992 in quanto la CTR aveva ritenuto l’Agenzia costituita in giudizio sebbene le sue controdeduzioni si riferissero ad altro giudizio.
Il motivo è infondato perché la costituzione in giudizio si perfeziona con il compimento delle formalità previste dalla norma (v. artt. 54 e 23 d.lgs. n. 546 del 1992) e cioè con il deposito dell’atto contenente le difese della parte, prescindendo dal suo contenuto.
2. Con il secondo motivo deduce violazione dell’art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto la cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato doveva essere preceduta, a pena di nullità, dalla comunicazione di irregolarità o avviso bonario.
Il motivo è infondato.
E’ consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui la notifica della cartella di pagamento a seguito di controllo automatizzato è legittima anche se non è stata emessa la comunicazione preventiva prevista dal terzo comma dell’art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ogni qual volta la pretesa derivi dal mancato versamento di somme esposte in dichiarazione dallo stesso contribuente ovvero da una divergenza tra le somme dichiarate e quelle effettivamente versate. Infatti, la comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento alla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione» (v. Cass. n. 33344 del 2019; n. 376 del 2019; n. 3154 del 2015; n. 42 del 2014; n. 17396 del 2010).
3. Con il terzo motivo deduce omessa o insufficiente motivazione su fatti controversi e decisivi per il giudizio, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., in quanto il ricorrente aveva eccepito l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento, effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, priva della relata di notifica attestante che la stessa era stata eseguita da soggetto legittimato, questione non esaminata ex professo dal Giudice d’appello che si era limitato a osservare che nel giudizio d’appello non possono essere proposte domande nuove.
Con il quarto motivo, in subordine rispetto al precedente, deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., osservando che la violazione delle norme sulla notifica, determinanti inesistenza delle stesse, rientra nel novero di quelle rilevabili d’ufficio cosicché l’eccezione era proponibile in grado d’appello ai sensi dell’art. 57 cit. comma 2.
Con il quinto motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 26 comma 1 d.P.R. n. 602 del 1973, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., in quanto è preclusa agli agenti della riscossione procedere a notifica a mezzo posta direttamente e senza avvalersi di agente notificatore.
3.1 I motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, in quanto vertenti sulla medesima questione vista sotto diversi angoli visuali, sono infondati.
Secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte, «la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione» (Cass. n. 19270 del 2018; Cass. n. 6395 del 2014).
In ogni caso, in sintonia con la lettura restrittiva della categoria dell’inesistenza della notifica elaborata dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 14916 del 2016, si tratterebbe di un vizio di nullità, non di inesistenza, sanato per raggiungimento dello scopo (v. art. 156 comma 3 c.p.c.) a seguito della tempestiva proposizione del ricorso da parte del contribuente.
4. Non vi è da provvedere sulle spese in quanto l’Agenzia delle Entrate è rimasta intimata.
p.q.m.
rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
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