Corte di Cassazione ordinanza n. 28163 depositata il 27 settembre 2022 – La rinuncia al mandato del difensore di parte ricorrente non ha incidenza nel processo in cassazione, stante il principio della perpetuatio dell’ufficio di difensore di cui è espressione l’art. 85 cod. proc. civ., in conformità al principio della ultrattività del mandato