CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28163 depositata il 6 ottobre 2023
Tributi – Avviso di accertamento – IVA e maggiori imponibili – Accertamento con adesione – Legittimazione all’impugnazione – Avvisi di iscrizione ipotecaria – Rottamazione cartelle per i carichi pendenti ai sensi del D.L. n. 193/2016, art. 6 – Definizione agevolata – Rinuncia al ricorso – Estinzione
Rilevato che
– a seguito di verifica fiscale, conclusasi il (…), nei confronti di “Studio R. s.a.s. di G.S. e C.”, previ p.v.c. della G.d.F., l’Agenzia delle Entrate aveva emesso due avvisi di accertamento relativamente agli anni 2005-2006 con i quali erano stati recuperati, ai fini delle imposte dirette e Iva, maggiori imponibili nei confronti della società, tramite analisi finanziarie dei conti correnti bancari intestati a quest’ultima e ai singoli soci G. e A.;
– in data 2007 la società era stata trasformata da s.r.l. in s.a.s. e in data (…), i soci G. e A. avevano ceduto il 100% delle quote a N.A. (socio accomandatario) e P.C. (socio accomandante);
– l’Ufficio aveva notificato gli avvisi alla società, a N. e a G. in quanto ex socio responsabile in via di regresso per debiti sociali ex artt. 2500 sexies e 2290 c.c.;
– successivamente all’iscrizione a ruolo delle maggiori imposte accertate nei confronti della società a seguito dei detti avvisi, Equitalia s.p.a. aveva notificato alla società, N. e G. la cartella di pagamento n. (…);
– venivano poi notificate a G. altre tre cartelle di pagamento n. (…), n. (…); n. (…) per gli anni 2002-2006 (non scaturenti dagli avvisi di accertamento) nonché avvisi di iscrizione ipotecaria (n. (…) sulla base della cartella n. (…) e di altra cartella n. (…) impugnata in altro giudizio e n. (…) e (…) sempre sulla base della cartella n. (…));
– avverso i suddetti atti, il contribuente aveva proposto ricorsi dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Trento che, con sentenza n. 117/01/2012, previa riunione, li aveva accolti limitatamente alle cartelle che venivano annullate dichiarando l’improcedibilità dell’azione nei confronti del contribuente, nella sua qualità di ex socio, ex artt. 2304 e 2315 c.c., atteso che l’Amministrazione non aveva escusso preventivamente il patrimonio sociale;
– avverso la sentenza di primo grado aveva proposto appello il contribuente e avevano controdedotto l’Ufficio e Equitalia spiegando appelli incidentali con i quali si deduceva la carenza di legittimazione attiva del contribuente rispetto all’impugnazione degli avvisi di accertamento e la violazione degli artt. 2304 e 2315 c.c., quanto all’annullamento delle cartelle;
– con sentenza n. 61/02/2016, depositata il 4 luglio 2016, la Commissione tributario di secondo grado di Trento aveva accolto gli appelli incidentali dell’Agenzia delle entrate e di Equitalia s.p.a. confermando per il resto l’impugnata sentenza;
– avverso la suddetta sentenza G.S. propone ricorso per cassazione, affidato a undici motivi;
– resistono con rispettivi controricorsi l’Agenzia delle Entrate e Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.;
– il contribuente ha depositato – chiedendo dichiararsi l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite – atto di rinuncia al ricorso avendo nelle more aderito, in data 8 marzo 2017, alla definizione agevolata c.d. Rottamazione cartelle per i carichi pendenti, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016.
Considerato che
– con il ricorso il contribuente denuncia: 1) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., art. 111 c.p.c., del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 18, 19, 20 e 21, nella parte in cui la CTR afferma la carenza di legittimazione attiva del contribuente alla proposizione dell’accertamento con adesione e all’impugnazione degli avvisi (primo motivo); 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 24 Cost., del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, art. 2313 c.c., del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5; artt. 1292, 1306 e 1308 c.c., della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 10, relativamente alla cartella (…) (secondo motivo); 3) la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., e del D.Lgs. n. 542 del 1992, art. 32 (ndr D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32), relativamente agli avvisi (terzo motivo); 4) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, artt. 2697 e 3729 c.c., relativamente agli avvisi (quarto motivo); 5) la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 , 24 e 111 Cost., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, relativamente agli avvisi (quinto motivo); 6) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., e art. 799 c.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente agli avvisi (sesto motivo); 7) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 Cost., e del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, relativamente agli avvisi (settimo motivo); 8) la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 11 e della L. n. 212 del 2000, art. 7, relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (ottavo motivo); 9) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (nono motivo); 10) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2304 e 2315 c.c., nonché del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, relativamente alle cartelle e agli avvisi di iscrizione ipotecaria (decimo motivo); 11) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, la violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 170 c.c., del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e art. 112 c.p.c.; nullità della sentenza o del procedimento; omesso esame di un fatto decisivo e controverso per il giudizio relativamente agli avvisi di iscrizione ipotecaria (undicesimo motivo);
– nel corso del giudizio il contribuente ha depositato – chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese – atto di rinuncia al ricorso avendo aderito in data 8 marzo 2017, con riguardo, tra l’altro, alle cartelle di pagamento n. (…) (emessa sulla base degli avvisi di pagamento presupposti) e n. n. (…), n. (…); n. (…) alla definizione agevolata c.d. Rottamazione cartelle per i carichi pendenti, ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con mod. dalla L. n. 225 del 2016; al riguardo, ha allegato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti di cui al D.L. n. 193 del 2016, art. 6, comma 2, comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3, di tale norma e relative ricevute di pagamento;
– che, come si evince dalla dichiarazione di adesione alla definizione agevolata oltre alle cartelle sopra indicate è contenuta anche la cartella n. (…) (impugnata in altro giudizio) sulla cui base (oltre che sulla cartella (…)) è stato emesso l’avviso di iscrizione ipotecaria n. (…) (v. pag. 5 del ricorso) mentre gli altri avvisi di iscrizioni ipotecarie n. (…) e (…) sono stati emessi sempre sulla base della cartella n. (…);
– secondo la giurisprudenza di questa Corte, in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6, conv. con modif. nella L. n. 225 del 2016, cui sia seguita la comunicazione dell’esattore ai sensi del comma 3, di tale norma, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., rispettivamente per rinuncia del debitore, qualora egli sia ricorrente, ovvero perché ricorre un caso di estinzione ex lege, qualora sia resistente o intimato; in entrambe le ipotesi, peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato (Cass. 11 febbraio 2020, n. 3245; 2 maggio 2019, n. 11540; Cass. 3 ottobre 2018, n. 24083; Cass. sez. 5, 28652 del 2021);
– va, pertanto, dichiarato estinto il processo;
– in considerazione dell’esito del giudizio, le spese del giudizio di legittimità vanno integralmente compensate tra le parti;
– infine, il tenore della pronunzia, che è di estinzione e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude – trattandosi di norma lato sensu sanzionatoria e comunque eccezionale ed in quanto tale di stretta interpretazione – l’applicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, circa l’obbligo, per il ricorrente non vittorioso, di versare una somma pari al contributo unificato già versato all’atto della proposizione dell’impugnazione. E la stessa estraneità della fattispecie a quella prevista dalla norma ora richiamata consente pure di omettere ogni ulteriore specificazione in dispositivo. (tra le tante: Cass. sez. VI-III, 30.9.2015, n. 19560; Cass. sez. V, 12.10.2018, n. 25485; Cass. sez. V, 28.5.2020, n. 10140; Cass. sez. V, 9.3.2021, n. 6400; Cass. sez. 5, n. 17974 del 2023).
P.Q.M.
Dichiara estinto il processo. Compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
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