CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 28560 depositata il 13 ottobre 2023

Lavoro – Assunzione a tempo indeterminato – Accordi sindacali stabilizzazione – Selezione del personale – Pianta organica – Diritto soggettivo all’assunzione – Rinvio

Ritenuto che

1. la Corte d’appello di Napoli ha respinto il gravame proposto dallo IACP – Istituto Autonomo per le Case Popolari – della Provincia di Napoli avverso la sentenza che aveva accertato il diritto di E.L. alla stipulazione del contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con condanna dell’ente al pagamento delle retribuzioni maturate dal 1° agosto 2011, oltre accessori e spese del giudizio;

2. la Corte di merito ha così sintetizzato la vicenda processuale:

– la L. aveva dedotto di aver lavorato alle dipendenze dell’Istituto, con inquadramento nel profilo di funzionario avvocato, a far data dal 23 gennaio 2003, svolgendo sempre le stesse mansioni, con rapporto regolamentato dapprima con contratto interinale a tempo determinato, poi attraverso una serie di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, via via prorogati sino al 5 dicembre 2005, anche se si era sempre svolto con le caratteristiche del lavoro subordinato;

– lo IACP, con delibera del 6 dicembre 2007, aveva statuito di procedere secondo gli accordi sindacali alla stabilizzazione del personale atipico, approvando la pianta del fabbisogno organico triennale, e, di conseguenza, con delibera n. 15 del 9 maggio 2008, aveva determinato di procedere alla selezione del personale avente i requisiti per la stabilizzazione e per stipulare all’esito i contratti di lavoro a tempo determinato triennali, con espressa previsione che, decorsi i tre anni, il personale che aveva utilmente superato la selezione sarebbe stato assunto con contratto a tempo indeterminato;

– la L. aveva superato la selezione e con delibera n. 37 del 18 luglio 2008 era stata disposta la sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo determinato, regolarmente stipulato;

– alla scadenza del contratto a termine, lo IACP non aveva provveduto alla assunzione a tempo indeterminato;

2.1. in tale situazione, la Corte napoletana ha premesso che lo IACP, già con la delibera n. 771 del 6 dicembre 2007, nel richiamare l’accordo intervenuto con le organizzazioni sindacali, aveva statuito di procedere alla stabilizzazione del personale “atipico”, ovvero quello già oggetto di vari contratti a termine e in possesso dei requisiti di cui alla l. 296 del 2006, stabilendo altresì la pianta organica con riferimento al fabbisogno triennale; con successiva determinazione del 9 maggio 2008, l’Istituto aveva statuito di procedere definitivamente alla copertura delle vacanze di organico avente i requisiti di legge, mediante l’assunzione a tempo indeterminato nelle categorie C e D, decorsi tre anni, durante i quali lo stesso personale avrebbe lavorato a tempo determinato, con approvazione del bando di selezione per l’avvio della procedura di stabilizzazione del predetto personale; decorso il triennio, i soggetti dichiarati idonei nella procedura selettiva sarebbero stati assunti automaticamente a tempo determinato. Pertanto, con la delibera del 16 maggio 2008 era stato emanato il bando di selezione, con la medesima previsione di assunzione “automatica” allo scadere del termine triennale di collaborazione. Era documentato che la L. era risultata vincitrice della selezione, in virtù della quale aveva stipulato in data 4 agosto 2008 il contratto individuale, con inquadramento quale avvocato nella categoria D, posizione economica D1, richiamando espressamente la procedura di stabilizzazione e le relative delibere;

2.2. in virtù di tale ricostruzione, la Corte di merito ha ritenuto che la L. vantasse un diritto soggettivo all’assunzione a tempo indeterminato una volta scaduto il termine dell’originario contratto a tempo determinato; quindi, non si controverteva del diritto del dipendente precario all’attivazione della stabilizzazione e del suo diritto a parteciparvi, bensì del diritto all’assunzione conseguente al superamento della già intervenuta selezione interna per la stabilizzazione, la cui procedura si era perfezionata, sia pure con la previsione di una assunzione “in due fasi” (prima a termine e poi a tempo indeterminato), attraverso la pubblicazione del bando per lo svolgimento di un concorso, che configura gli estremi della offerta al pubblico, sia pure subordinatamente alla permanenza dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso; nondimeno, la variazione della situazione che avrebbe potuto indurre la P.A. a bloccare i provvedimenti dai quali potevano derivare nuove assunzioni che non corrispondevano più alle oggettive necessità di incremento del personale doveva formare oggetto di allegazione e prova da parte della medesima amministrazione, mentre, nella specie, lo IACP si era limitato ad allegare che la pianta del fabbisogno organico del personale era stata rivisitata nel 2012, vale a dire in epoca successiva al termine entro il quale la L. doveva essere assunta in via definitiva, senza che, in ogni caso, l’Istituto avesse allegato o prospettato, quali cause di impossibilità sopravvenuta, le esigenze che impedivano l’assunzione, come, ad esempio, che la posizione della L. fosse stata soppressa ovvero che fossero state revocate le previsioni della precedente delibera del 16 maggio 2008;

3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione lo IACP della Provincia di Napoli articolando quattro motivi, cui resiste la L. con controricorso;

4. la parte ricorrente ha depositato memoria.

Considerato che

1. con il primo motivo è denunciata, ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 417, 418, 519, 529, 558, 560, 562 della l. n. 296 del 2006, nonché dell’art. 3, comma 94, della l. n. 244 del 2007, per non avere la Corte d’appello tenuto conto dei parametri, dei requisiti, delle condizioni e delle procedure introdotte dalla l. n. 296 del 2006 e dalla  l. n. 244 del 2007per la stabilizzazione del personale precario;

2. con il secondo motivo è prospettata, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. per non avere la Corte di merito rilevato la nullità della clausola contenuta nel bando di selezione, che prevedeva l’automaticità della trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato alla scadenza del triennio;

3. con il terzo motivo è dedotta, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 1336 cod. civ. per avere la Corte di merito fatto erroneo ricorso all’istituto dell’offerta al pubblico, in relazione al bando di concorso con cui era stata indetta la procedura, bando nullo nella clausola assunta a fondamento di tale riconoscimento ed in ogni caso privo degli estremi del contratto a tempo indeterminato;

4. con il quarto motivo è dedotta, in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2097 cod. civ., 99 e 100 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale omesso di dichiarare l’insussistenza in capo alla lavoratrice di un diritto soggettivo o interesse giuridico pretensivo;

5. in relazione alle questioni sottese alle censure sollevate il Collegio ravvisa la necessità di sollecitare il contraddittorio delle parti sulla disciplina in tema di stabilizzazione, con particolare riferimento alla previsione di cui all’art. 3, comma 94, lett. b), della l. n. 244 del 2007, siccome rapportabile alla posizione assunta dalla L., avuto riguardo, da un lato, alla prospettata stabilizzazione progressiva e, dall’altro, alla denunciata nullità del bando (e del conseguente contratto) per la prevista automatica trasformazione del rapporto a tempo indeterminato;

5. è opportuno che l’esame delle questioni, di rilevanza nomofilattica e sulle quali questa Corte non si è ancora pronunciata (quanto all’interpretazione del citato art. 3, comma 94, lett. b) della l. n. 244 del 2007 ed alle modalità applicative del percorso di stabilizzazione ivi previsto), avvenga all’esito di udienza pubblica, quale momento privilegiato del giudizio di cassazione nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni con peculiare rilievo in diritto (di recente Cass. n. 6274 del 2023).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo perché ne sia fissata la trattazione in pubblica udienza.