Corte di Cassazione ordinanza n. 28996 depositata il 5 ottobre 2022
litisconsorzio necessario
Rilevato che:
1. C.E., socio della C. e C. s.a.s di C.D., impugnava dinanzi la C.t.p. di Grosseto l’avviso di accertamento numero R5L02010707/09/2008, emesso dall’Agenzia delle Entrate, direzione provinciale di Grosseto, ai fini IRPEF per l’anno 2005. Questo avviso traeva origine da un altro avviso di accertamento notificato alla C. e C. s.a.s di C.D. che traeva a sua volta origine da un PVC della Guardia di finanza con il quale i militari operanti avevano disconosciuto costi per € 21.635,00 in quanto relativo ad operazioni ritenuti inesistenti.
2. La C.t.p. di Grosseto, innanzi alla quale si costituiva anche l’ufficio finanziario respingeva il ricorso.
3. Avverso questa sentenza sia C.E. che la C. e C. a.s di C.D. proponevano appello innanzi la C.t.r. della Toscana deducendo la insussistenza di presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare il giudizio di inesistenza delle fatture.
4. La C.t.r. toscana, innanzi alla quale si costituiva anche l’ufficio finanziario, dopo aver preso atto dell’avvenuta definizione della lite da parte della società ex art. 39 comma 12 d.l. 6 luglio 2011, n. 98, rigettava l’appello proposto da C.E..
5. Avverso la sentenza della C.t.r. della Toscana, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.
L’Agenzia delle entrate è rimasta intimata, non avendo depositato e notificato – ai sensi dell’art. 370, primo comma, cod. proc. civ. – alcun controricorso (non essendo tale la mera “nota di costituzione” depositata al dichiarato “solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica”).
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 settembre 2022, per la quale non sono state presentate memorie.
Considerato che:
1.1 Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione di legge (art. 2729, primo comma, cod. civ.), ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuta la falsità delle fatture e la conseguente indetraibilità del costo sulla base di presunzioni prive del requisito della gravità, precisione e concordanza.
1.2 Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell’art. 111, sesto comma, , degli articoli 36 e 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e dell’art. 132 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.» il ricorrente lamenta l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, si è ritenuta l’assoluta irrilevanza, sull’accertamento tributario, della sentenza di proscioglimento del GUP di Grosseto per il reato di utilizzo di fatture false.
2. È preliminare all’esame dei motivi proposti dalle parti la verifica – trattandosi di questione rilevabile d’ufficio – dell’integrità del contraddittorio nel giudizio attesa la natura di società di persone del contribuente e l’avvenuta ripresa anche ai fini delle imposte dirette (Cass. Sez. U. 29/05/2017, n. 13452).
Occorre infatti evidenziare che secondo l’orientamento di questa Corte, in materia tributaria, l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi. Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.
Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (Cass. Sez. U. 04/06/2008, n. 14815, Cass. 07/06/2022 n. 18309).
3. Nella specie, trattandosi di controversia su maggiori redditi di partecipazione promossa da un socio della s.a.s., senza integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altro socio e della società stessa, l’intero rapporto processuale, pertanto, si è sviluppato in violazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, sicché vanno cassate la sentenza impugnata e quella di primo grado e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto, in diversa composizione, per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorti necessari; a quella Corte demanda anche la liquidazione delle spese.
Il giudice del rinvio dovrà disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992.
P.Q.M.
La Corte cassa la sentenza impugnata, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia davanti la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto in diversa composizione, che provvederà a disporre l’integrazione del contraddittorio; la medesima Corte provvederà anche in ordine alla liquidazione delle spese.