Corte di Cassazione ordinanza n. 29485 depositata il 21 ottobre 2021 – Con riferimento all’Iva, invece, la natura di prestazione di servizi dell’appalto rileva anche ai fini del momento in cui l’operazione si considera effettuata, trovando applicazione l’articolo 6 del d.P.R. n. 633 del 1972, sicché diviene decisivo il momento in cui viene pagato il corrispettivo, purché ovviamente l’appaltante non emetta fattura in un momento anteriore. In materia di imposte sui redditi, all’esercizio del diritto potestativo legale di recesso dal contratto di appalto da parte del committente ai sensi dell’art. 1671 c.c., consegue, non solo lo scioglimento del contratto di appalto, ma anche lo scioglimento del contratto di subappalto, quale contratto derivato, collegato funzionalmente al contratto principale, con la estensione al subappalto delle cause di invalidità e di inefficacia dell’appalto. Pertanto, alla formazione del reddito di impresa del subappaltatore concorrono, secondo le regole sull’imputazione temporale dei componenti di reddito (principio di competenza), di cui all’art. 109, secondo comma, del d.P.R. n. 917 del 1986, i ricavi per corrispettivi (anche se non ancora incassati) del subappaltatore, maturati fino all’esercizio del recesso da parte del committente