CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 29619 depositata il 25 ottobre 2023
Tributi – Istanza di rimborso – Silenzio rifiuto – IRPEF – Onere probatorio del contribuente – Principio di non contestazione – Incongruenze del ricorso eccepite dall’Ufficio – Residenza del datore di lavoro – Mansioni lavorative svolte in un comune interessato dal sisma – Accoglimento – il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda
Rilevato
1. Il contribuente impugnava il silenzio rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso avente ad oggetto il 90 % dei contributi previdenziali versati a titolo di Irpef in relazione al triennio 1990-1992 ed in virtù di quanto previsto dall’art. 9, comma 17, n. 289 del 2017. Si costituiva l’Ufficio lamentando la tardività della presentazione dell’istanza e l’infondatezza nel merito del ricorso, non trovando la disciplina applicazione per i versamenti già effettuati. La CTP accoglieva il ricorso.
2. Proponeva appello l’Amministrazione finanziaria: rilevava come il contribuente risiedesse in un comune non compreso tra quelli elencati dal D.M. n. del 15.01.1991, il mancato accertamento dei presupposti da parte della CTR e, in ogni caso, la spettanza del rimborso in favore del sostituto d’imposta e non del sostituito. Costituitosi il contribuente, l’appello veniva rigettato.
3. Propone ricorso per cassazione l’Avvocatura generale dello Stato che si affida a due motivi di doglianza, mentre rimane intimato il contribuente.
Considerato
1. Con il primo motivo il patrono erariale lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. in rapporto all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 In sostanza l’Amministrazione ricorrente, facendo valere un error in procedendo, esclusivamente sotto il profilo dell’omessa pronuncia, censura la sentenza impugnata asserendo che la CTR non si sarebbe pronunciata sulla censura avente ad oggetto la mancata residenza del contribuente in uno dei Comuni colpiti dal sisma.
2. Premessa l’autosufficienza del motivo, avendo la ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, allegato il ricorso in appello e indicato la pagina in cui ha svolto la censura (cfr. Cass., V, n. 9525/2023).
2.1 Va preliminarmente ricordato il principio più volte stabilito da questa Corte secondo cui, ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione, essendo necessaria la totale pretermissione del provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; tale vizio, pertanto, non ricorre quando la decisione, adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, ne comporti il rigetto o la non esaminabilità pur in assenza di una specifica argomentazione (cfr. ex plurimis Cass. 29/01/2021, n. 2151; Cass. 02/04/2020, n. 7662; Cass. 30/01/2020, n. 2153).
2.2 Non di meno, per costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, ove la controversia abbia ad oggetto l’impugnazione del rigetto dell’istanza di rimborso di un tributo, il contribuente è attore in senso non solo formale, ma anche sostanziale, con la duplice conseguenza che grava su di lui l’onere di allegare e provare i fatti a cui la legge ricollega il trattamento impositivo rivendicato e che le argomentazioni con cui l’amministrazione finanziaria nega la sussistenza di detti fatti, o la qualificazione ad essi attribuita, costituiscono mere difese, non soggette ad alcuna preclusione processuale (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 21197 del 08/10/2014, Rv. 632495; v. anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20650 del 14/10/2015, Rv. 636896, nonché Cass., Sez. U, Sentenza n. 1518 del 27/01/2016, Rv. 638457). E tale onere probatorio incombente sul contribuente non può – di certo – essere adempiuto, come è accaduto nel caso concreto, con la mera esposizione della propria pretesa restitutoria nella istanza di rimborso. Invero, il principio di non contestazione opera sul piano della prova e non contrasta, né supera, il diverso principio per cui la mancata presa di posizione sul tema introdotto dal contribuente non restringe il thema decidendum ai soli motivi contestati se sia stato chiesto il rigetto dell’intera domanda (Cass. n. 9732 del 12/05/2016).” (cfr. Cass., V, n. 14998/2023).
E’ stato altresì statuito che in tema di contenzioso tributario, il contribuente quando impugna il silenzio rifiuto su di un’istanza di rimborso d’imposta, deve dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rifiuto, mentre l’Amministrazione finanziaria può difendersi senza alcun vincolo ad una specifica motivazione di rigetto, sì che le eventuali incongruenze del ricorso introduttivo possono legittimamente essere eccepite dall’Ufficio anche in grado di appello a prescindere dalla preclusione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, trattandosi comunque di rilievi pur sempre attinenti all’originario tema del decidere e cioè la sussistenza o meno dei presupposti idonei a legittimare il rifiuto del richiesto rimborso (cfr. Cass. VI-5, n. 18830/2020, in termini altresì Cass. T, n. 5087/2023).
Il motivo è fondato e va dunque accolto.
3. Con il secondo motivo l’Avvocatura dello Stato lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, artt. 9, comma 17, ed della L. n. 190 del 2014, 1, comma 665 come modificato dalla D.L. n. 91 del 2017, art. 16 octies, convertito con modificazioni dalla L. 3.08.2017 n. 123, dell’art. 3 dell’ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile del 21.12.1990 e del d.P.C.M. del 15.01.1991 in parametro all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In sintesi, deduce l’illegittimità della sentenza per aver riconosciuto il diritto al rimborso in favore di un contribuente non residente, ma solo esercente l’attività lavorativa in un comune interessato dal sisma.
Sul punto e in diversi casi, questa Corte ha ritenuto che ai fini della restituzione delle imposte dirette debba guardarsi altresì alla residenza del datore di lavoro (privato) per la restituzione delle trattenute al dipendente che, pur residente in comune esterno al cratere sismico, vi svolga le sue mansioni lavorative (cfr. Cass. V, n. 4819/2022, peraltro relativa a diverso evento sismico). Non di meno, nel caso in esame non risulta accertato se e quale profilo lavorativo intercorresse, donde difetta altresì la valutazione di questo secondo momento probatorio costitutivo del diritto al rimborso, donde il motivo è fondato e merita accoglimento.
In definitiva, il ricorso è fondato e la sentenza dev’essere cassata con rinvio al giudice di merito che procederà alla rinnovazione degli accertamenti in fatto, attenendosi ai sopraindicati principi.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per la Sicilia Sede staccata di Catania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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