Corte di Cassazione ordinanza n. 29696 depositata l’ 11 ottobre 2022

definizione agevolata delle liti fiscali pendenti

RILEVATO CHE

Agenzia delle entrate propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto l’appello dei contribuenti indicati in epigrafe avverso la sentenza n. 100/2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, in rigetto del ricorso proposto avverso avviso di liquidazione di imposta per la registrazione della sentenza n. 256/2011 emessa dal Tribunale Civile di Lodi nei confronti dei suddetti contribuenti;

i contribuenti resistono con controricorso;

con istanza, datata 8.6.2019, i controricorrenti, premesso che era stata proposta domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119/18 convertito in legge n.136/18, con integrale versamento delle somme dovute, hanno chiesto l’estinzione della controversia;

l’Agenzia delle entrate, con atto protocollato in data 15.11.2019, ha provveduto al diniego della definizione agevolata ai sensi dell’art.6 citato; avverso il provvedimento di diniego i contribuenti hanno proposto ricorso per l’annullamento del provvedimento di diniego ed hanno infine depositato memoria difensiva con istanza  di sospensione   del procedimento ex art. 5 co. 10 L. n. 138/2022

CONSIDERATO CHE

1.1 assume carattere pregiudiziale, anche rispetto all’istanza di sospensione del procedimento ex art. 5 co. 10 L. n. 138/2022, l’esame del ricorso proposto dai contribuenti avverso il diniego di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119/2018 conv., intervenuto nella pendenza del giudizio di cassazione avverso la sentenza di appello indicata in epigrafe;

1.2 in primo luogo, si deve rilevare l’ammissibilità del ricorso quanto all’impugnazione del diniego di definizione della lite pendente;

1.3 questa Sezione, con l’ordinanza n. 31049 del 2018, resa all’esito di adunanza camerale del 25 ottobre 2018, ha statuito infatti che «in tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, è ammesso ricorso immediato per cassazione contro il provvedimento di diniego della relativa domanda ove riferita a controversie pendenti in fase di legittimità, atteso che l’art. 16 della n. 289 del 2002 e l’art. 39 del d.l. n. 98 del 2011, conv. nella l. n. 111 del 2011, attribuiscono la relativa competenza, con pienezza di sindacato, all’organo giurisdizionale dinanzi al quale pende la lite» (cfr. Cass. n. 24530/2019);

1.4 poste tali premesse, il ricorso è fondato;

1.5 nella specie, l’Amministrazione ha motivato il provvedimento di diniego della definizione agevolata rilevando che, avendo l’atto impugnato (<<avviso di liquidazione dell’imposta di registro relativo alla tassazione di una sentenza civile>>) <<una funzione di mera riscossione dell’imposta dovuta>>, la presente controversia fosse esclusa dalla definizione agevolata;

1.6 nel comporre un contrasto tra diversi indirizzi giurisprudenziali, questa Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 18298/2021 ha affermato che <<in tema di definizione agevolata, anche il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione della cartella emessa in sede di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, con la quale l’Amministrazione finanziaria liquida le imposte calcolate sui dati forniti dallo stesso contribuente, dà origine a una controversia suscettibile di definizione ai sensi dell’art. 6 del l. n. 119 del 2018, conv. dalla l. n. 136 del 2018, qualora la predetta cartella costituisca il primo ed unico atto col quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo come tale impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva>>;

1.7 nella detta pronuncia si è precisato che <<laddove … la cartella costituisca il primo atto col quale il contribuente sia stato reso edotto della pretesa fatta valere dall’Amministrazione nei suoi confronti, può attribuirsi alla cartella, proprio per la mancanza di un previo avviso di accertamento, natura di atto complesso, che, oltre a svolgere la funzione di un comune precetto, “impone” per la prima volta al contribuente una prestazione determinata nell’an e nel quantum>>;

1.8 al fine di fornire chiarimenti in merito alle liti che hanno ad oggetto atti impositivi, la stessa Agenzia delle entrate, con la circolare n. 6/E del 1 aprile 2019, aveva peraltro precisato che con tale espressione ci si riferisce agli atti con i quali viene portata a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria, al che consegue che anche gli atti della riscossione possono essere definiti impositivi laddove non preceduti da una diversa formalizzazione della pretesa e sempreché il contribuente ne contesti il merito rilevando di non avere ricevuto l’atto presupposto ovvero esercitando il proprio diritto di emendare la dichiarazione in sede giurisdizionale;

1.9 applicando i medesimi principi anche alla presente fattispecie, sul rilievo della mancanza di un previo atto impositivo rispetto all’avviso di liquidazione impugnato, con il quale, pertanto, i contribuenti erano stati edotti per la prima volta circa la natura ed la quantificazione del credito vantato dall’Erario nei loro confronti, con conseguente contestazione circa la nullità dell’atto impugnato per mancanza di valida sottoscrizione, ne consegue l’accoglimento del ricorso dei contribuenti e l’estinzione del giudizio avverso l’atto impugnato;

2. in conclusione, in accoglimento del ricorso dei contribuenti avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 del d.l. n.119/2018 convertito in legge n.136/2018, va dichiarato estinto il giudizio, con compensazione integrale delle spese, in considerazione del recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità in materia

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso dei contribuenti avverso il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art.6 del d.l. n.119/2018 convertito in legge n.136/2018; dichiara estinto il giudizio avverso l’avviso di liquidazione impugnato; compensa integralmente tra le parti le spese di lite.