Corte di Cassazione ordinanza n. 29806 depositata il 12 ottobre 2022

ricorso in cassazione – ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato … per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio

RILEVATO CHE: 

1. con la sentenza impugnata la Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva l’appello avanzato dall’Associazione Sportiva Torre in Pietra contro la pronuncia n. 6399/19/2017 della Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che aveva ritenuto non dimostrate le circostanze comprovanti il diritto all’esenzione dal pagamento dell’ICI prevista dall’art. 7, co. 1 lett. i), del d.lgs. 504/19992, ritenendo che l’associazione avesse fornito in sede di gravame «un’ampia documentazione ( donazione modale delle aree de quibus e Statuti del’Associazione) che dimostrano che l’intera area è stata utilizzata per scopi sportivi», aggiungendo che «l’appellato Comune nulla ha contestato su tale punto, limitandosi a provare il perfezionamento del procedimento per l’attribuzione della natura edificatoria dell’area» (così nella sentenza impugnata, priva di numerazione);

2. avverso tale sentenza il Comune di Fiumicino proponeva ricorso per cassazione, asseritamente notificato all’Associazione Sportiva Torre in Pietra tramite posta elettronica certificata in data 25 novembre 2019, formulando un unico motivo d’impugnazione e presentando poi memoria ex 380-bis.1 c.p.c. in data 22 aprile 2022;

3. l’Associazione Sportiva Torre in Pietra è restata intimata;

CONSIDERATO CHE: 

4. Con l’unico motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato la «violazione e falsa applicazione dell’art. 7 Lgs. 504/1992 ai sensi dell’art. 360 n. 4 C. P. C.», assumendo che l’associazione non potrebbe godere dell’esenzione di cui all’art. 7, co. 1, lett. i), del citato decreto, in quanto l’area di cui dispone, sporadicamente utilizzata per fini sportivi, ha natura di terreno edificabile, come tale soggetta all’imposta ICI, giacchè potenzialmente remunerativa, per cui il riconoscimento dell’esenzione integrerebbe un aiuto di stato incompatibile con il Trattato dell’Unione;

4.1.     l’istante ha altresì posto in rilievo che «il giudice d’appello … ha fatto riferimento unicamente al volume di affari “non particolarmente significativo” (riconoscendo che esiste anche una attività economica offerta dietro corrispettivo), quale elemento identificativo dell’attività economica, ma la sola attività economica ristretta non vale ad escludere la natura economica delle attività interessata, esistono una serie di altri parametri (che non sono stati valutati dal Giudice di secondo grado) che inquadrano l’attività economica dell’Associazione Sportiva Torre in Pietra; uno di questi elementi è la potenzialità economica nel detenere terreni edificabili» ( così nel ricorso, non numerato).

OSSERVA 

1. Dall’esame degli atti risulta, in punto di fatto, che:

    1. l’istante ha provveduto a notificare il ricorso alla controparte tramite posta elettronica certificata, costituendosi poi con modalità cartacea;
    2. l’Associazione Sportiva Torre in Pietra non si è costituita;
    3. agli atti non risulta prodotta l’attestazione di conformità, debitamente munita di sottoscrizione autografa, del ricorso e della procura speciale agli originali dei medesimi atti telematicamente notificati all’intimata, ma solo «la Relata di Notifica a mezzo di Posta Elettronica Certificata», con attestazione di conformità della procura e del fatto che il messaggio contiene sia la procura che il ricorso, attestazione questa, comunque, priva di sottoscrizione autografa.

2. Questa Corte ha avuto di chiarire, sul versante giuridico, che:

(i). «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2»;

(ii) «Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l’asseverazione di conformità all’originale della copia analogica sino all’udienza di discussione o all’adunanza in camera di consiglio (Cass., Sez. Un., 24/09/2018,n. 22438)» (così Cass. 597/2022, con sottolineature aggiunte).

3. Alla stregua delle riflessioni svolte il ricorso va dichiarato improcedibile. 

4. Nulla deve essere liquidato per le spese del presente giudizio, in considerazione del mancato svolgimento di attività defensionale da parte dell’intimata.

5. Nondimeno va dato atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.

P.Q.M. 

la Corte dichiara improcedibile il ricorso e dà atto della ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, per il versamento, da parte del Comune di Fiumicino dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per la proposizione del ricorso.