Corte di Cassazione ordinanza n. 29806 depositata il 12 ottobre 2022 – Il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall’ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo PEC, senza attestazione di conformità del difensore della L. n. 53 del 1994, ex art. 9, commi 1 bis e ter, o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l’improcedibilità ove il controricorrente depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia all’originale notificatogli D.Lgs. n. 82 del 2005, ex art. 23, comma 2