CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30809 depositata il 6 novembre 2023

Lavoro – C.C.N.L. autoferrotranvieri – Contratto di formazione e lavoro – Trasformazione in contratto a tempo indeterminato – Terzo elemento salariale – Art. 10, D.Lgs. 368/2001 – Competenze accessorie unificate – Anzianità maturata – Trattamento non discriminatorio – Equiparazione al personale di nuova assunzione – Accoglimento

Rilevato che

1. La Corte d’appello di Firenze ha respinto l’appello di A.G. srl, confermando la pronuncia di primo grado che aveva condannato la società datrice di lavoro a corrispondere ai dipendenti in epigrafe le somme pretese a titolo di terzo elemento contrattuale, previsto dall’art. 4 c.c.n.l. autoferrotranvieri del 25.7.1997.

2. La Corte territoriale ha premesso che i lavoratori erano stati assunti prima di tale data con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato; che l’art. 4 c.c.n.l. aveva soppresso la voce retributiva accessoria denominata “terzo elemento”, conservandola solo per i “lavoratori già in forza a tempo indeterminato” alla data di stipula del medesimo contratto collettivo (25.7.1997).

3. La decisione impugnata ha richiamato l’art. 3, d.l. 72 del 1984 (ndr Decreto-Legge 30 ottobre 1984, n. 726), conv. dalla legge 863 del 1984 (il cui comma 5 prevede: “il periodo di formazione e lavoro è computato nell’anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell’esecuzione del contratto di formazione e lavoro” e il cui comma 12 stabilisce: “qualora il lavoratore sia assunto entro i limiti di tempo fissati dal presente comma (dodici mesi) dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell’anzianità di servizio”), la sentenza delle Sezioni Unite n. 20074 del 2010, che ha affermato il principio di diritto per cui “la rilevanza del periodo di formazione in termini di anzianità di servizio riguarda anche istituti disciplinati dalla contrattazione collettiva”, ed ha condiviso e fatto proprie le argomentazioni di cui al precedente di legittimità n. 13496 del 2014.

4. Avverso tale sentenza A.G. srl ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. I lavoratori hanno resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.

Considerato che

5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 3, comma 5, d.l. 726 del 1984, conv. dalla legge 863 del 1984, per avere la Corte erroneamente ritenuto che l’art. 4, c.c.n.l. 25 luglio 1997, nel mantenere il cd. “nuovo terzo elemento contrattuale” per i soli lavoratori già in servizio a tempo indeterminato alla data di stipula del contratto stesso, abbia violato le disposizioni legislative citate creando un’ingiusta disparità di trattamento e quindi una discriminazione fra dipendente a tempo indeterminato e dipendente in formazione lavoro con conversione (art. 360 n. 3 c.p.c.).

6. Si rileva che l’orientamento della S.C. favorevole al riconoscimento del “terzo elemento salariale” è stato contraddetto da successive pronunce di segno opposto (Cass. n. 34357, 34358 e 34359 del 2019) e si invoca l’intervento delle Sezioni Unite; si allega che “il nuovo terzo elemento salariale” è stato introdotto con il c.c.n.l. 2.10.1989 come voce retributiva del tutto indipendente dalla retribuzione conglobata spettante, in base all’art. 7 c.c.n.l. 11.4.1995, ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro; che tale voce retributiva è del tutto svincolata dall’anzianità di servizio (come statuito nelle ordinanze della S.C. del 2019 cit.); che quindi non è pertinente il riferimento fatto dalla Corte d’appello all’art. 3, comma 5, d.l. 726 del 1984 poiché il principio ivi affermato ha rilievo solo laddove un istituto economico o normativo maturi per effetto dello scorrere del tempo; che neppure è configurabile una violazione del principio di non discriminazione poiché l’unicità del rapporto derivante dalla conversione, con effetti ex tunc, del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, non determina una equiparazione in toto ma consente una regolamentazione giuridica diversa nei diversi periodi di tempo; né, infine, vi sarebbe spazio per ravvisare un contrasto con la clausola 4 della Direttiva 99/70/CE poiché la clausola 2, §2 della medesima direttiva prevede che gli Stati membri possano decidere che l’accordo quadro non si applichi ai “rapporti di formazione professionale e di apprendistato” e l’art. 10, d.lgs. 368 del 2001 ha espressamente escluso dal campo di applicazione del citato decreto legislativo i “contratti di formazione e lavoro”, il che rende legittima la previsione di un trattamento differenziato da parte della contrattazione collettiva.

7. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 4, c.c.n.l. 25 luglio 1997 per non avere la Corte d’appello correttamente individuato i destinatari della norma in questione, che non si riferisce ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro poiché questi, non avendo mai percepito il “nuovo terzo elemento retributivo” non possono subire il pregiudizio che la norma in questione mira a compensare.

8. Si sostiene che l’intenzione delle parti contraenti era esclusivamente quella di non pregiudicare la posizione di coloro che già beneficiavano del terzo elemento salariale e che, senza l’art. 4 cit., avrebbero subito una irragionevole decurtazione della retribuzione; che tale esigenza non si pone rispetto ai lavoratori con contratto di formazione e lavoro che non percepivano tale emolumento; che una ratio analoga a quella sottesa all’art. 4 c.c.n.l. 25.7.1997 si rinviene nella previsione dell’art. 2, lett. f) c.c.n.l. 27.10.2000, che ha modificato in senso peggiorativo la voce retributiva accessoria denominata CAU e, in tal caso, la S.C. (sentenza 5589 del 2016) ha negato il diritto dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro di percepire l’originaria voce retributiva.

9. Con il terzo motivo, si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 20 maggio 1970, n. 300, nonché di ogni altra norma e principio in materia di prescrizione, in relazione alla ritenuta sospensione della decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro dall’entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, che ha modificato l’art. 18 cit., restringendo le ipotesi di tutela reintegratoria,

10. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, sono fondati, con assorbimento del terzo. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, espresso con le sentenze nn.20586/2023, 23330/2021, 34359/2019; 12335/2016; 22256/2015; 21329/2014; 19436/2014; 19435/2014; 18951/2014; 18950/2014; 18949/2014; 18948/2014; 18947/2014 emesse nei confronti dell’ANM – (…) e con le sentenze nn. 34357/2019, 34358/2019, emesse nei confronti di altre aziende (aventi tutte ad oggetto elementi della retribuzione degli autoferrotranvieri come le competenze accessorie unificate, c.d. CAU e il c.d. nuovo terzo elemento salariale, voci che la contrattazione collettiva ha soppresso -in parte, riducendone il valore-, preservando il valore preesistente in favore dei soli dipendenti che già ne beneficiavano sino al momento della soppressione, per evitare che i medesimi subissero una improvvisa decurtazione della retribuzione), ha giudicato legittime, ai sensi dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, le clausole della contrattazione collettiva che escludevano il mantenimento di determinate voci salariali (soppresse o modificate) da parte dei dipendenti che, alla data della stipula dei relativi accordi collettivi, erano in servizio con contratto di formazione e lavoro e che non avevano mai percepito quel trattamento. E ciò, non perché dopo la trasformazione del contratto sia stata disconosciuta l’anzianità di servizio maturata durante il periodo di formazione, ma perché quegli elementi retributivi non avevano mai fatto parte della retribuzione agli stessi erogata; per cui, nel momento in cui tali emolumenti sono stati totalmente (nel caso del c.d. terzo elemento) o parzialmente (nel caso delle c.d. CAU) soppressi, non si profilava, nei confronti dei medesimi, alcun diritto quesito né alcun livello retributivo da mantenere o da conservare.

11. Nei citati precedenti si è ribadita l’appartenenza del contratto di formazione e lavoro al genere del contratto a termine, pur nella sua eterogenea specificità di contratto a causa mista, per la combinazione di formazione e lavoro (Cass. 4935/1995; Cass. 2822/1997); si è rilevato che la circostanza per cui, una volta trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, l’anzianità maturata nel periodo di formazione sia utile anche ai fini economici, consentendo l’acquisizione di scatti di anzianità od altri benefici connessi all’anzianità di servizio, siano essi di origine legale o contrattuale, non comporta, tuttavia, che la natura del rapporto divenga a tempo indeterminato fin dalla sua stipulazione. La trasformazione fa sì che gli istituti legati all’anzianità retroagiscano alla stipula del contratto di formazione, ma “per il resto, il lavoratore deve considerarsi come neo-assunto” (Cass. n. 6018/2009; Cass. n. 25256/2015); ciò in linea con l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite (sentenza. n. 20074/2010).

12. Nelle sentenze richiamate (v. in particolare Cass. n. 23330/2021; n. 18946/2014) si è parimenti escluso ogni contrasto dell’orientamento adottato rispetto alla disciplina UE in materia di contratti a tempo determinato, di cui il contratto di formazione e lavoro rappresenta una species, in quanto la fattispecie in esame non riguarda un’indennità il cui riconoscimento trovi titolo nell’anzianità di servizio e, inoltre, la clausola 2, punto 2, dell’Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato (concluso il 18.3.1999 e inserito nell’ambito della direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28.6.1999) conferisce agli Stati membri un margine di discrezionalità in ordine all’applicazione dell’Accordo Quadro ai “rapporti di formazione professionale iniziale e di apprendistato” nonché ai “contratti e rapporti di lavoro definiti nel quadro di un programma specifico di formazione, inserimento e riqualificazione professionale pubblico o che usufruisca di contributi pubblici” (sentenza A., Causa C-212/04, 4 luglio 2006, par. 57; sentenza S., Causa C-157/11, 15 marzo 2012, par. 53; sentenza D.R., Causa C-290/12, 11 aprile 2013, par. 35). Si è quindi affermato che “Non integrano violazione dell’art. 3, quinto comma, del d.l. n. 726 del 1984, conv. in l. n. 863 del 1984, e non danno luogo a trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro, poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, sancendo l’equiparazione dei primi al personale di nuova assunzione, ai soli fini dell’esclusione dall’attribuzione di nuove voci salariali, senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio (Cass. n. 23330 del 2021 cit.).

13. Le considerazioni svolte conducono pertanto all’accoglimento del ricorso in relazione ai detti motivi, assorbito il terzo, e alla cassazione della sentenza impugnata. Atteso che non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, con il rigetto dell’originaria domanda proposta dai lavoratori per l’accertamento del diritto alla voce retributiva denominata nuovo terzo elemento salariale.

14. L’esistenza di contrastanti pronunce di questa Corte all’epoca di proposizione del ricorso giustifica la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda.

Compensa le spese dell’intero processo.